La rinuncia alla domanda cautelare non osta all’ordine di esibizione ex art. 65 c.p.a. (TAR Abruzzo n. 148 del 13.06.2026)
La vicenda riguarda l’esclusione del Comune ricorrente dal finanziamento previsto dalla legge n. 145/2018 per interventi infrastrutturali, nell’ambito del piano approvato con deliberazione di Giunta Regionale. Il Comune aveva impugnato gli atti di approvazione delle graduatorie e del piano degli interventi, deducendo l’illegittimità del criterio di selezione basato sull’ordine cronologico di arrivo delle istanze.
Nel corso del giudizio cautelare, il Comune ricorrente ha depositato memoria di rinuncia alla domanda di sospensione, avanzando contestualmente istanza istruttoria per ottenere l’esibizione dei log completi dei server PEC e del sistema di protocollo della Regione, relativi sia alle istanze finanziate sia alla propria.
Il TAR Abruzzo ha ritenuto la documentazione richiesta rilevante ai fini del decidere, disponendo l’ordine di esibizione nei confronti dell’Amministrazione regionale ai sensi dell’art. 65 c.p.a., entro trenta giorni dalla comunicazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla domanda cautelare non determina l’improcedibilità dell’istanza istruttoria avanzata dalla parte ricorrente, né preclude al giudice amministrativo di disporre l’esibizione della documentazione ai sensi dell’art. 65 cod. proc. amm. L’ordine di esibizione postula la sola rilevanza della documentazione ai fini del decidere sul ricorso principale e può essere emanato anche nella fase cautelare, a prescindere dall’esito della domanda incidentale di sospensione.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugnava gli atti con i quali la Regione Abruzzo aveva approvato la graduatoria delle istanze ammissibili al finanziamento di cui alla legge n. 145/2018 e il conseguente piano degli interventi, che escludeva la sua richiesta in favore di altri enti locali. Contestava, in particolare, il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle domande e chiedeva la riformulazione dell’elenco dei beneficiari, sostenendo che la propria istanza sarebbe rientrata tra le prime sedici posizioni ammesse.
Nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Comune rinunciava alla domanda di sospensione e chiedeva contestualmente l’esibizione dei log dei server PEC e del protocollo regionale, al fine di verificare l’effettiva tempistica di ricezione delle domande concorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha considerato che la documentazione richiesta — relativa ai log completi dei server PEC e del sistema di protocollo della Regione per tutte le istanze finanziate e per quella del Comune ricorrente — fosse rilevante ai fini del decidere sul ricorso principale. La verifica dell’ordine di arrivo delle domande costituiva, infatti, il presupposto fattuale della censura di illegittimità della graduatoria.
La rinuncia alla domanda cautelare, secondo il Collegio, non incide sul potere istruttorio del giudice: l’esibizione disciplinata dall’art. 65 cod. proc. amm. è funzionale all’accertamento dei fatti rilevanti per la definizione del giudizio di merito e non è condizionata alla persistenza dell’interesse alla tutela cautelare. L’istituto risponde all’esigenza di garantire la completezza del materiale conoscitivo a disposizione del giudice.
Il Tribunale ha pertanto ordinato alla Regione Abruzzo di depositare la documentazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, compensando le spese della fase cautelare in ragione della peculiarità della vicenda e dell’esito della stessa.
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Nota della Redazione
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