Verifica pregiudiziale dell’ottemperanza prima della fissazione del merito (TAR Abruzzo n. 392 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può impartire disposizioni ordinatorie pregiudiziali, invitando le parti a documentare l’eventuale intervenuta ottemperanza al giudicato, prima di fissare la trattazione del merito. L’accertamento di un parziale adempimento dell’obbligo di corresponsione delle somme dovute, quale il pagamento delle spese legali al procuratore antistatario, integra un elemento rilevante che impone la verifica dello stato di esecuzione del comando giudiziale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della Retribuzione Professionale Docente di euro 1.047,60, oltre interessi legali. Il giudicato era stato formato e l’amministrazione era rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, lamentando la mancata esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, a seguito della proposizione del ricorso, era decorso un lungo lasso di tempo prima della fissazione dell’udienza di trattazione. In questo arco temporale, l’amministrazione aveva documentato di aver corrisposto le spese legali al procuratore antistatario nel giudizio a quo, adempiendo parzialmente al comando giudiziale.
Alla luce di tale circostanza, il Tribunale ha ritenuto necessario verificare se, nel frattempo, l’ottemperanza fosse stata interamente realizzata, anche in considerazione di analoghe situazioni emerse in cause di contenuto identico. L’ordinanza si inserisce in una prassi volta a evitare pronunce inutili o premature, assicurando che il giudizio di ottemperanza si concentri effettivamente sulle residue inadempienze.
Il Collegio ha pertanto impartito una disposizione ordinatoria, invitando le parti a documentare l’eventuale intervenuta ottemperanza al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, e ha contestualmente fissato la camera di consiglio per il prosieguo del giudizio. Si tratta di un provvedimento interlocutorio che non definisce il giudizio, ma ne governa l’istruttoria in funzione dell’accertamento dello stato di esecuzione del titolo esecutivo giudiziale.
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Nota della Redazione
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