Inammissibile il ricorso contro la sanzione se l’ordinanza di demolizione non è stata impugnata (TAR Abruzzo n. 389 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire non è autonomamente impugnabile per vizi che attengano al merito dell’accertamento dell’abuso o alla sussistenza dei relativi presupposti, quali il vincolo idrogeologico, qualora tali presupposti siano stati già affermati e accertati nell’ordinanza di demolizione, divenuta inoppugnabile per mancata tempestiva impugnazione. L’ordinanza di ingiunzione di pagamento presenta natura consequenziale rispetto al provvedimento repressivo presupposto: la sua impugnazione è pertanto inammissibile laddove i motivi dedotti non concernano vizi propri dell’atto sanzionatorio, ma tendano a rimettere in discussione statuizioni e accertamenti fattuali consolidati.
Il Fatto
Una donna, titolare di un allevamento di bovini dal 1997, realizzava su un proprio terreno nel Comune di Avezzano un manufatto destinato a stalla e fienile. A seguito di un sopralluogo della Polizia Locale, che segnalava l’esistenza di un abuso edilizio, il Comune avviava il procedimento e, nel 2017, emetteva l’ordinanza di demolizione. Tale provvedimento, che qualificava l’area come soggetta a rischio idrogeologico molto elevato (R4) e avvertiva dell’applicazione della sanzione massima in caso di inottemperanza, non veniva impugnato dalla proprietaria.
Successivamente, accertato l’inadempimento, il Comune irrogava la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 nella misura massima, proprio in ragione della natura del vincolo idrogeologico. La destinataria impugnava allora l’ordinanza di ingiunzione, deducendo vizi riguardanti la non corretta collocazione dell’area nella zona a rischio e il travisamento dei presupposti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha scrutinato l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, incentrata sulla natura del provvedimento impugnato. Secondo il Collegio, la sanzione per l’inottemperanza all’ordine di demolizione non ha portata sanzionatoria autonoma e definitiva, risolvendosi nell’accertamento che l’attività intimata non è stata compiuta, con conseguente applicazione delle sanzioni di legge.
La circostanza che le opere abusive insistessero in un’area a rischio idrogeologico era stata già oggetto di un espresso accertamento fattuale nell’ordinanza di demolizione n. 23/17. Tale accertamento, non essendo stato impugnato nei termini, si è consolidato e non può essere rimesso in discussione in occasione dell’impugnazione della successiva ingiunzione di pagamento, che ha natura consequenziale.
Il presupposto del vincolo idrogeologico, fondamento della commisurazione della sanzione al massimo edittale, non costituisce una statuizione autonoma dell’ordinanza di ingiunzione impugnata, ma un elemento già dedotto e accertato nel precedente provvedimento repressivo. La mancata impugnazione di quest’ultimo rende irretrattabile il presupposto stesso.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi dedotti non concernessero vizi propri dell’atto sanzionatorio ma fossero intesi a contestare la fondatezza dell’abuso e la sussistenza del vincolo, questioni ormai consolidate. Ha infine compensato le spese tra le parti per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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