Cessata la materia del contendere, condanna alle spese per soccombenza virtuale in caso di ottemperanza tardiva (TAR Abruzzo n. 386 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, se l’Amministrazione provvede all’esecuzione del giudicato nel corso del processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere. Tale declaratoria non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso risultino dimostrate, sia per la sussistenza dei presupposti di legge sia per l’intervenuta ottemperanza. La soccombenza virtuale sussiste anche quando l’esecuzione è avvenuta solo dopo diversi mesi dalla proposizione del ricorso, poiché l’ottemperanza tardiva non elimina l’interesse della parte ricorrente alla regolazione delle spese.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento degli importi dovuti per tre annualità, per complessivi euro 1.500,00, oltre accessori e spese.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo. Il Ministero si costituiva e depositava documentazione, rappresentando di aver posto in essere le procedure funzionali all’esecuzione del giudicato. Solo nel mese di gennaio 2026, a diversi mesi dalla proposizione del ricorso, l’Amministrazione ottemperava integralmente alla sentenza. La ricorrente confermava la sopravvenuta esecuzione e chiedeva la condanna del Ministero alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la pretesa azionata dalla ricorrente era stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante la corresponsione di quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere.
Il Collegio ha tuttavia osservato che l’Amministrazione aveva ottemperato solo nel mese di gennaio 2026, a diversi mesi dalla proposizione del ricorso in ottemperanza. Tale tardività non è rimasta priva di conseguenze sul piano delle spese di lite.
Richiamando il principio della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto dimostrata l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso, sia per la ricorrenza di tutti i presupposti di legge sia per la stessa ottemperanza da parte dell’Amministrazione. La soccombenza virtuale del Ministero ha pertanto determinato la condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nella liquidazione il Collegio ha tenuto conto della natura seriale della controversia, del valore della stessa e dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.
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Nota della Redazione
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