Concorso docenti: nessun obbligo di soccorso istruttorio per titoli non dichiarati, nemmeno in caso di anomalia informatica della domanda (TAR Abruzzo n. 377 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso per titoli ed esami, la domanda di partecipazione, così come presentata, si presume completa dei dati che l’aspirante ha inteso dichiarare. Ove il candidato abbia omesso di dichiarare titoli di servizio o di preferenza, l’amministrazione non è tenuta a disporne l’acquisizione d’ufficio né a sollecitare la regolarizzazione, posto che l’attivazione del soccorso istruttorio si tradurrebbe in una modifica della domanda oltre il termine di scadenza, in violazione del principio di parità di trattamento tra i candidati. Il reiterato caricamento di un medesimo documento — quale una certificazione linguistica — sulla piattaforma informatica non costituisce indizio certo di un malfunzionamento del sistema, né può far presumere l’esistenza di altri titoli non dichiarati, atteso che la traccia informatica dell’invio non registra i dati inseriti ma solo lo stato della domanda.
Il Fatto
Una candidata ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente, classe di concorso AB24, indetto con decreto ministeriale n. 2575 del 2023, per la regione Abruzzo. Superate le prove scritte, la ricorrente è stata iscritta in graduatoria con un punteggio che non tiene conto dei titoli di servizio, la cui valutazione le avrebbe consentito di risultare vincitrice. La mancata valutazione sarebbe dipesa da un difetto di funzionamento della piattaforma informatica che, per nove volte, avrebbe ripetuto l’acquisizione della certificazione linguistica, impedendo il caricamento dei titoli di servizio. La candidata ha pertanto impugnato gli atti del concorso, deducendo la violazione della lex specialis e l’obbligo dell’amministrazione di attivare il soccorso istruttorio.
Si sono costituiti per resistere il Ministero e la controinteressata. Nel corso del giudizio, il tribunale ha disposto l’accesso ai documenti, riconoscendo che l’amministrazione aveva evaso solo parzialmente l’istanza per un disguido tecnico. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 14 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che il bando di concorso imponeva agli aspiranti di dichiarare i titoli culturali, di preferenza e di servizio nelle specifiche sezioni del modello di domanda. Ne deriva che la domanda, così come presentata, si presume completa dei dati che il candidato ha inteso dichiarare, con la conseguenza che l’eventuale omissione non può essere imputata all’amministrazione.
Quanto all’asserito malfunzionamento della piattaforma, il tribunale ha osservato che il sistema non rifiuta il caricamento di più documenti nella sezione delle certificazioni linguistiche, non essendo programmato per distinguere tra la stessa certificazione caricata più volte e documenti diversi. Non è quindi possibile escludere che l’errore sia stato commesso dal compilatore della domanda, né la commissione poteva dedurre dal reiterato caricamento l’esistenza di altri titoli da valutare, non essendo quel dato un indizio sufficiente a giustificare un approfondimento istruttorio.||DSML||
Con riguardo alla richiesta di accesso ai file di log e al codice sorgente, il collegio ha rilevato che la traccia informatica dell’invio non registra i dati inseriti nella domanda, né il numero di operazioni effettuate, ma solo lo stato della stessa (salvataggio, invio o annullamento). Ne consegue che la ripetizione del caricamento della certificazione non costituisce prova di un’anomalia del sistema informatico.
Infine, il tribunale ha respinto l’argomento basato sulla mancata compilazione della sezione relativa al titolo di preferenza per il servizio prestato. La ricorrente non aveva inserito alcun riferimento ai pregressi servizi di insegnamento, sicché non sussisteva alcun obbligo dell’amministrazione di attivare il soccorso istruttorio né di acquisire d’ufficio i titoli, operazione che avrebbe comportato una modifica della domanda oltre il termine di scadenza, in aperta violazione del principio di parità di trattamento.
Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese, in considerazione del fatto che il rigetto dipende dall’impossibilità di valutare i titoli per le ragioni esposte e non dalla loro inesistenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.