Daspo: il coinvolgimento in aggressione tra tifoserie giustifica il divieto di accesso agli impianti (TAR Abruzzo n. 132 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione personale, il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive può essere legittimamente disposto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 401/1989, a carico di chi risulti denunciato nel quinquennio precedente per condotte previste dall’art. 4 della legge n. 110/1975 e sia coinvolto in episodi di violenza connotati dall’appartenenza a contrapposte tifoserie. La valutazione di pericolosità dell’interessato si fonda legittimamente su riscontri oggettivi e documentali, come riprese video e dichiarazioni delle persone offese, restando la durata del provvedimento sindacabile solo in termini di manifesta irragionevolezza, non ravvisabile quando la misura risulti proporzionata alla gravità dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Questore gli aveva applicato il divieto di accesso agli impianti sportivi per la durata di otto anni. La misura era stata adottata perché l’interessato, già denunciato nel quinquennio precedente per condotte riconducibili alla legislazione antiterrorismo e sul porto d’armi, era rimasto coinvolto in un’aggressione ai danni di più persone, riconducibile all’appartenenza a opposte tifoserie.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il provvedimento impugnato sorretto da una solida base fattuale, individuata nelle riprese video e nelle dichiarazioni rese dalle persone offese. Questi elementi documentali, valutati congiuntamente al precedente penale del ricorrente, integravano i presupposti di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 401/1989, che consente l’adozione della misura nei confronti di soggetti denunciati per i reati previsti dall’art. 4 della legge n. 110/1975.
I giudici hanno quindi escluso che la misura fosse sproporzionata, valorizzando il quadro indiziario puntuale e approfondito e la natura preventiva della valutazione di pericolosità, che non richiede l’accertamento di una responsabilità penale ma si fonda sull’esistenza di elementi oggettivi di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Il Collegio ha precisato di non doversi pronunciare sulla prescrizione dell’obbligo di comparizione e firma, trattandosi di questione che esula dalla giurisdizione amministrativa e che l’interessato potrà riproporre davanti al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
In ordine al periculum in mora, il Tribunale ha infine ritenuto prevalenti le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica rispetto all’interesse del ricorrente ad assistere a manifestazioni sportive, respingendo la domanda cautelare e compensando le spese del giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.