Permesso di costruire e variante al PRG: tardività dell’impugnazione degli atti pianificatori presupposti (TAR Abruzzo n. 131 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisto di un immobile intervenuto successivamente all’approvazione degli atti di pianificazione urbanistica che interessano l’area deve ritenersi effettuato nello stato di fatto e di diritto degli stessi, con la conseguenza che l’acquirente non può contestare a distanza di anni gli atti pianificatori presupposti, essendo questi soggetti ad impugnazione secondo la normale tempistica e gravando sull’acquirente l’onere di conoscere l’assetto urbanistico già definito al momento dell’acquisto. È tardiva, altresì, l’impugnazione della delibera di variante parziale al PRG proposta da soggetti che, pur non avendo partecipato al procedimento, avevano conoscenza dello stesso, come dimostrato dalla convocazione dell’assemblea condominiale avente ad oggetto la discussione della richiesta di variante.
Il Fatto
Le ricorrenti, proprietarie di appartamenti acquistati nel 2022, impugnavano i permessi di costruire rilasciati dal Comune al proprietario del terreno confinante, nonché gli atti pianificatori presupposti, tra cui la delibera consiliare di variante parziale al PRG del 2023, le delibere di indirizzo e gli atti del procedimento di variante, censurando la sola modalità di realizzazione dell’intervento (quomodo) e non la sua legittimità sostanziale (an).
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in sede di sommaria delibazione cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris del ricorso, disattendendo le censure relative alla legittimità dei titoli edilizi.
In primo luogo, il Collegio ha rilevato che l’acquisto degli immobili da parte delle ricorrenti, avvenuto nel 2022, è successivo all’approvazione della variante generale al PRG del 2013, che assegnava all’area la zonizzazione turistico-ricettiva. L’acquisto deve quindi intendersi effettuato nello stato di fatto e di diritto degli immobili, comprensivo della pianificazione urbanistica, che non può essere rimessa in discussione a distanza di anni dalla sua approvazione.
Quanto alla delibera consiliare n. 51 del 2023 di variante parziale al PRG, impugnata in parte qua, il Tribunale ne ha rilevato la tardività dell’impugnazione, essendo anch’essa antecedente all’insediamento delle ricorrenti nella zona, e ha valorizzato la circostanza, dedotta dalla controinteressata, che l’amministratore del condominio aveva trasmesso a tutti i condòmini la convocazione dell’assemblea straordinaria avente ad unico punto all’ordine del giorno la discussione sulla richiesta di variante, dimostrando che il procedimento era notorio e che i condòmini avevano prestato acquiescenza alla variante.
Con riguardo al parere della Soprintendenza e all’autorizzazione paesaggistica, il Collegio ha ritenuto il parere paesaggistico logico e compiutamente motivato, esponendo in modo chiaro le verifiche svolte e le valutazioni formulate in ordine agli impatti paesaggistici dell’intervento, valutati in relazione al contesto circostante e ai caratteri dell’isolato già urbanizzato, con richiamo al precedente parere reso sulla variante parziale adottata.
Il Tribunale ha, infine, compensato le spese di fase, tenuto conto della peculiarità della controversia, e ha rimesso alla sede di merito l’approfondimento dell’eccezione di tardività del ricorso.
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Nota della Redazione
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