Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario: prova del passaggio in giudicato (TAR Abruzzo n. 358 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario, la prova dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza costituisce elemento costitutivo dell’azione ex art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’onere di allegazione e di dimostrazione di tale requisito grava sulla parte ricorrente, la quale deve produrre in giudizio l’attestazione di passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale di cui chiede l’ottemperanza. La mancanza di tale prova legittima il giudice amministrativo a segnalare la relativa questione di inammissibilità ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., assegnando alla parte un termine perentorio per il deposito dell’attestazione, con conseguente rinvio della trattazione del ricorso a successiva camera di consiglio.
Il Fatto
La Fondazione Gualandi a favore dei sordi proponeva ricorso per l’ottemperanza avverso il Comune di Giulianova, chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo n. 460/2025, notificata il 17 settembre 2025, con cui il giudice ordinario aveva condannato l’ente locale al pagamento, in suo favore, della somma di circa 74.000 euro oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento danni. L’ente comunale non si costituiva in giudizio, così come rimaneva contumace l’Università degli Studi di Teramo, evocata in qualità di controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo rilevava che la difesa della Fondazione ricorrente, pur avendo espressamente richiamato in ricorso l’attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di cui era chiesta l’ottemperanza, non aveva tuttavia provveduto ad allegarla materialmente agli atti del giudizio. Secondo il Collegio, la produzione di tale attestazione non costituisce un mero adempimento formale, ma rappresenta un vero e proprio elemento costitutivo dell’azione esperita in sede di ottemperanza.
Il presupposto normativo è individuato nell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che subordina l’ammissibilità del ricorso per l’ottemperanza alla dimostrazione del passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale emesso dal giudice ordinario. Il giudice amministrativo, in tale evenienza, non è chiamato a esercitare un controllo di merito sulla fondatezza della pretesa, bensì a verificare la sussistenza dei requisiti di procedibilità dell’azione, tra cui assume rilievo preminente la certezza della formazione del titolo esecutivo.
Il Collegio riteneva pertanto di dover segnalare la questione di inammissibilità ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., norma che attribuisce al giudice il potere-dovere di rilevare d’ufficio le questioni rilevabili, garantendo comunque il rispetto del contraddittorio. A tal fine assegnava alla parte ricorrente il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza, per il deposito dell’attestazione di passaggio in giudicato, rinviando la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 10 luglio 2026.
La decisione si segnala per l’importante principio in materia di onere probatorio nel giudizio di ottemperanza alle pronunce del giudice ordinario: la ricorrente non può limitarsi a dichiarare l’avvenuto passaggio in giudicato, ma deve fornirne la prova documentale, essendo tale requisito condizione di ammissibilità dell’azione. Il provvedimento conferma inoltre l’operatività del meccanismo di segnalazione delle questioni rilevabili d’ufficio, funzionale a evitare pronunce di inammissibilità a sorpresa e a garantire alla parte la possibilità di sanare la carenza istruttoria entro il termine assegnato.
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Nota della Redazione
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