Silenzio-inadempimento e remunerazione extrabudget: l’individuazione dei criteri ex art. 8-quinquies è potere autoritativo (TAR Abruzzo n. 356 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pretesa volta a ottenere la fissazione, da parte della Regione, dei criteri di remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento in misura eccedente il programma preventivo concordato, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 502/1992, attiene all’esercizio del potere di programmazione sanitaria e coinvolge un interesse legittimo, con conseguente devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.. La determinazione del tetto massimo di spesa e l’eventuale mancata previsione di criteri per la remunerazione delle prestazioni extra budget costituiscono espressione di un atto autoritativo e vincolante, giustificato dall’esigenza di rispetto dei vincoli finanziari e del Piano di rientro, sicché non sussiste alcun obbligo provvedimentale in capo all’Amministrazione.
Il Fatto
Una società erogatrice di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento agiva avanti al TAR Abruzzo per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione e dalle Aziende sanitarie locali in relazione ad un’istanza, risalente al 2009 e reiterata nel 2014 e nel 2024, volta all’individuazione dei criteri di liquidazione delle prestazioni extra budget erogate negli esercizi 2005-2007 e alla conseguente condanna al pagamento delle relative remunerazioni.
Nel corso del giudizio, la Regione adottava una nota con la quale rappresentava l’infondatezza delle richieste, evidenziando che la remunerazione delle prestazioni extra budget era stata già esclusa in sede di giudizio civile. Avverso tale nota la società proponeva un secondo ricorso per motivi aggiunti. Il TAR, con sentenza parziale, dichiarava improcedibili il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, trattenendo in decisione il solo secondo ricorso per motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla ASL, che assumeva l’intervenuto giudicato implicito del giudice ordinario. L’eccezione è stata respinta: la pretesa fatta valere in sede civile aveva natura contrattuale, mentre nel giudizio amministrativo la società agisce per ottenere l’esercizio del potere di programmazione regionale volto alla fissazione dei criteri di remunerazione. Richiamando il consolidato orientamento del Cons. Stato, Sez. III, n. 2275/2022, il TAR ha affermato che le controversie concernenti la determinazione del tetto di spesa e la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, vertendosi in materia di esercizio di potere autoritativo.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. La Corte ha ricordato la natura di diritto finanziariamente condizionato del diritto alla salute, come definito da Corte cost. n. 445/1990, e ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo cui la fissazione del tetto massimo di spesa è rimessa ad un atto autoritativo di programmazione regionale, non già ad una fase concordata. La mancata previsione di criteri per la remunerazione dell’extra budget risulta pertanto giustificata dalla necessità di rispettare i vincoli di finanza pubblica, anche in circostanze particolarmente stringenti quali quelle determinate dal Piano di rientro.
In applicazione di tali principi, il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato respinto perché infondato, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti costituite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.