Trasferimento temporaneo ex art. 42-bis del militare: il diniego deve indicare esigenze eccezionali e specifiche (TAR Abruzzo n. 121 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di trasferimento temporaneo del militare, richiesto ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, deve essere sorretto da una motivazione specifica e circostanziata che dimostri l’insostituibilità del richiedente nel reparto di provenienza, potendo il beneficio essere negato solo in presenza di “casi o esigenze eccezionali”. La mera indicazione di una generica “sottoalimentazione” dell’organico, non supportata da riferimenti alla professionalità del militare, non soddisfa tale onere. Inoltre, l’amministrazione è tenuta ad accertare la disponibilità, nella sede richiesta, di posizioni di “corrispondente posizione retributiva”, anche con mansioni diverse, non potendo il diniego fondarsi sulla sola carenza di posti nel profilo professionale di appartenenza. La tutela della genitorialità e le esigenze organizzative trovano nell’istituto un bilanciamento che impone un riesame completo della domanda.
Il Fatto
Un militare dell’Esercito italiano presentava istanza di trasferimento temporaneo, ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, per raggiungere la sede di Lecce. Il Ministero della Difesa rigettava l’istanza, adducendo due ragioni: prevalenti esigenze di servizio del reparto di appartenenza e indisponibilità, presso la sede richiesta, di una “utile collocazione organica” per il profilo professionale del richiedente. Avverso tale diniego, nonché avverso il provvedimento di diniego parziale all’accesso agli atti, il militare proponeva ricorso, chiedendo la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, in via preliminare, ha ritenuto non applicabile al personale dell’Esercito italiano l’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017, in quanto la norma riguarda espressamente il personale delle Forze di Polizia.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione. Il primo profilo di censura ha riguardato l’insufficienza delle ragioni di servizio addotte dall’amministrazione. La motivazione del diniego, basata sulla “sottoalimentazione” dell’organico e sull’impossibilità di sottrarre personale, non è stata considerata adeguata. La Corte ha richiamato il principio per cui la negazione del beneficio, previsto in via generale per la tutela della genitorialità, può avvenire solo in “casi o esigenze eccezionali” e deve essere sorretta da riferimenti specifici alla professionalità del militare e alla sua conseguente insostituibilità, in linea con il precedente del Consiglio di Stato, sezione II, 5 ottobre 2022, n. 8527.
Il secondo ordine di censure ha riguardato l’indisponibilità di una collocazione organica. Il TAR ha chiarito che l’amministrazione, nel valutare la richiesta, è tenuta a considerare la possibilità di disporre il trasferimento su posti di “corrispondente posizione retributiva”, anche qualora ciò comporti lo svolgimento di mansioni diverse. La mancata verifica di tale possibilità ha reso il diniego illegittimo, in quanto non supportato da un’istruttoria completa.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo il provvedimento impugnato e ordinando al Ministero un riesame della domanda, da effettuarsi entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, in conformità ai rilievi motivazionali. Ha, infine, fissato l’udienza pubblica di merito e compensato le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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