La revoca dell’aggiudicazione provvisoria è atto di mero ritiro, non soggetto al paradigma dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 (TAR Abruzzo n. 317 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’aggiudicazione provvisoria è un atto di natura endoprocedimentale, inidoneo ad attribuire in modo stabile il bene della vita e a ingenerare in capo al soggetto proposto come aggiudicatario un legittimo affidamento nella conclusione favorevole del procedimento. Ne consegue che il provvedimento che dispone il ritiro di tale atto deve essere qualificato come atto di mero ritiro, e non come revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. L’atto di mero ritiro non richiede un onere motivazionale rafforzato, né l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, ma solo la mera indicazione dell’interesse pubblico perseguito. L’aggiudicatario provvisorio vanta un’aspettativa non qualificata, non meritevole di tutela né in ambito procedimentale né processuale, con esclusione di qualsiasi diritto all’indennizzo previsto per la revoca dell’aggiudicazione definitiva.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui il Comune aveva revocato l’aggiudicazione provvisoria di una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative, disposta in suo favore all’esito di una procedura selettiva. Il provvedimento era stato adottato in conseguenza del parere negativo vincolante espresso dalla Soprintendenza in ordine alla realizzazione del progetto di stabilimento balneare. La società chiedeva l’annullamento del provvedimento, qualificato come revoca, e la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno per perdita della chance e per lesione dell’affidamento; in via subordinata, chiedeva la corresponsione dell’indennizzo di cui all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente proceduto alla qualificazione del provvedimento impugnato, osservando che la qualificazione di un atto di autotutela decisoria prescinde dal nomen iuris utilizzato e si ricava dal contenuto sostanziale e dagli effetti prodotti. Pur essendo stato definito come “revoca”, l’atto impugnato incideva su un’aggiudicazione provvisoria, atto a natura endoprocedimentale, inidoneo ad attribuire stabilmente il bene della vita e a ingenerare un legittimo affidamento. Il contenuto sostanziale è stato pertanto ricondotto alla categoria dell’atto di mero ritiro e non al paradigma della revoca in autotutela. Il giudice ha evidenziato come l’aggiudicatario provvisorio vanti un’aspettativa non qualificata, non meritevole di tutela, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (tra cui Consiglio di Stato, sezione V, 12 settembre 2023, n. 8273 e sezione III, 31 marzo 2021, n. 2707).
Da tale qualificazione discende l’infondatezza delle censure di parte ricorrente, fondate sull’erronea qualificazione dell’atto come provvedimento di revoca. L’atto di mero ritiro non impone all’amministrazione né un onere motivazionale rafforzato, né l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento; l’onere motivazionale si riduce alla mera indicazione dell’interesse pubblico perseguito. Tale onere è stato correttamente assolto dal Comune, che ha trascritto nell’atto le ragioni di tutela paesaggistica ostative alla realizzazione dell’intervento, come evidenziato anche da Consiglio di Stato, sezione VI, 14 maggio 2024, n. 4309 e sezione III, 6 marzo 2018, n. 1441.
Quanto alla domanda risarcitoria, l’accertata legittimità del provvedimento ne determina l’infondatezza per carenza dell’elemento costitutivo dell’illecito. Rigettata anche la domanda di responsabilità precontrattuale: l’affidamento legittimo non era sorto nella fase di verifica dei requisiti, atteso che solo l’aggiudicazione definitiva attribuisce stabilmente il bene della vita. La società era inoltre consapevole delle criticità afferenti alla destinazione a stabilimento balneare, risultanti dalla deliberazione di approvazione della variante al piano demaniale, pubblicata all’Albo Pretorio.
Infine, respinta la domanda di indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990: tale istituto presuppone l’esercizio legittimo del potere di revoca di un atto ad effetti stabili, mentre il ritiro di un’aggiudicazione provvisoria, atto ad effetti instabili, ne esclude in radice l’applicabilità. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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