Cessazione della materia del contendere per il pagamento ridotto ex art. 7 d.l. n. 95/2025 in tema di payback dispositivi medici (TAR Abruzzo n. 267 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata prevista dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, consente alle aziende fornitrici di dispositivi medici, che abbiano proposto ricorso avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripianamento del superamento del tetto di spesa, di estinguere l’obbligazione mediante il versamento di una quota pari al 25 per cento degli importi indicati nei medesimi provvedimenti. Il pagamento in misura ridotta determina la cessazione della materia del contendere del giudizio intrapreso, con compensazione delle spese di lite. L’adesione alla definizione agevolata non richiede valutazioni discrezionali del giudice, che si limita a dichiarare la cessazione della materia del contendere in conformità alla previsione normativa.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Abruzzo la determinazione direttoriale del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13.12.2022 e gli atti connessi, con cui le veniva richiesto di ripianare pro quota il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015.
Il ricorso era rivolto anche avverso il decreto ministeriale del 6.7.2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida del 6.10.2022, l’Accordo CSR del 7.11.2019 e le deliberazioni delle ASL abruzzesi di ricognizione del fatturato. Con atto depositato il 2 marzo 2026, la società ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata introdotta dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, versando alla Regione la somma di € 1.228,00, pari al 25 per cento dell’importo dovuto, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che il difensore della società ricorrente ha documentato l’integrale adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, norma che ha espressamente stabilito che le aziende fornitrici di dispositivi medici, che avessero proposto ricorso avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa, avrebbero potuto estinguere l’obbligazione mediante il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015.
L’amministrazione resistente, ritualmente costituita, non ha opposto alcuna contestazione alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il TAR ha pertanto ritenuto di doversi conformare alla richiesta e alla previsione normativa, dichiarando la cessazione della materia del contendere senza necessità di esaminare nel merito le censure proposte avverso i provvedimenti impugnati.
La disciplina introdotta dal legislatore del 2025 ha, infatti, natura transattiva e satisfattiva dell’interesse della società ricorrente, che ha ottenuto una significativa riduzione dell’importo originariamente richiesto, pari al 75 per cento, a fronte della rinuncia implicita alla prosecuzione del giudizio. La norma ha altresì previsto la compensazione delle spese di lite, che il Collegio ha disposto in conformità al dettato normativo, senza necessità di statuire in senso diverso in considerazione della mancata opposizione delle parti resistenti.
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Nota della Redazione
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