Precedenza concorsuale e annullamento della prova di idoneità per carenza dei requisiti (TAR Abruzzo n. 265 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La positiva valutazione di un candidato in una prova concorsuale, resa possibile dall’erroneo riconoscimento di una precedenza a tal fine necessaria, non vincola l’amministrazione all’assunzione quando il requisito venga meno per effetto di un provvedimento di esclusione definitivo, insensibile alle censure di eccesso di potere per la natura vincolata del contenuto dell’atto. Il principio del buon andamento dell’azione amministrativa va contemperato con quello di imparzialità nell’accesso ai pubblici impieghi, che non tollera il sacrificio della parità di trattamento dei partecipanti alla selezione.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva per la copertura di posti del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, beneficiando della precedenza riservata al personale volontario iscritto negli elenchi da almeno tre anni e avente maturato centoventi giorni di servizio. Inserita nella graduatoria dei candidati con precedenza, ha superato la prova di idoneità.
L’amministrazione ha però annullato l’esito positivo della prova, rilevando la carenza dei requisiti per il riconoscimento della precedenza: la ricorrente era stata esclusa dalla procedura di reclutamento del personale volontario per mancato superamento della prova di capacità operativa, anche nella ripetizione disposta in esecuzione di un’ordinanza cautelare del TAR Lazio. Avverso l’annullamento la ricorrente ha dedotto vizi di eccesso di potere e violazione del buon andamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato. La nota ministeriale di conferma della cancellazione dall’elenco del personale volontario, non impugnata, non poteva avere contenuto diverso, poiché la ricorrente, ammessa iussu iudicis a ripetere la prova di capacità operativa, non l’aveva superata nemmeno in quella sede.
Il provvedimento di annullamento della prova di idoneità presenta quindi un contenuto vincolato, insensibile alle dedotte censure di eccesso di potere: la ricorrente, risultata sprovvista del requisito della precedenza, non poteva essere ammessa a sostenere la prova secondo l’ordine di priorità riservato ai titolari di detta precedenza.
Il collegio ha altresì respinto la censura di violazione dell’art. 97 Cost. L’amministrazione non aveva rinunciato a una valida risorsa: il principio di imparzialità nell’accesso ai pubblici impieghi non tollera che la positiva valutazione di un candidato, resa possibile dall’erroneo riconoscimento di una precedenza, vincoli l’amministrazione ad assumerlo con sacrificio della parità di trattamento, non potendosi escludere che tra i candidati pretermessi vi siano soggetti ugualmente o maggiormente validi.
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Nota della Redazione
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