Tetto di spesa sanitario, proroga contratti e mancata applicazione nuova metodologia (TAR Abruzzo n. 242 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui la regione imputa a un diverso genere di prestazioni sanitarie il budget già assegnato a una struttura accreditata, a invarianza delle risorse complessivamente programmate e in continuità con gli assetti negoziali pregressi, non lede la par condicio degli altri operatori, perché emenda un errore materiale dell’atto precedente e non determina un nuovo stanziamento. Le proroghe dei contratti in essere, disposte nelle more dell’adeguamento dell’ordinamento regionale al nuovo sistema selettivo di cui all’art. 8-quinquies, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992, sono legittime quando rispondono a esigenze di continuità assistenziale e di garanzia dei livelli essenziali di assistenza. L’impugnazione di atti privi di contenuto provvedimentale, come le determine di pagamento di prestazioni sanitarie, è inammissibile per difetto di lesività.
Il Fatto
La società ricorrente, accreditata e contrattualizzata dal 1982 con il servizio sanitario regionale per prestazioni di fisiokinesiterapia e di diagnostica per immagini, impugnava la delibera con cui la regione aveva incrementato il tetto di spesa per la diagnostica per immagini, assegnando l’aumento alla sola struttura controinteressata, in origine accreditata per la sola FKT. La ricorrente lamentava la mancata verifica dei presupposti per il ricorso al privato e la violazione dei principi di uguaglianza e di concorrenza. Avverso gli atti di conferma, le proroghe e le nuove delibere di contrattualizzazione succedutesi fino al 2025, la società proponeva reiterati motivi aggiunti, deducendo sia vizi derivati sia vizi propri, oltre a un’istanza di accesso agli atti definita con cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito l’assetto negoziale, rilevando come la controinteressata fosse stata contrattualizzata sin dal 2017 per entrambe le specialità, con un budget invariato e generico nell’imputazione per gli anni successivi. L’assegnazione del budget alla sola FKT nella delibera del 2022 è stata qualificata come un mero errore materiale, emendato dalla successiva delibera del 2023 in esercizio del potere di autotutela doverosa e senza margini di discrezionalità, a invarianza delle risorse programmate. Ne deriva l’infondatezza della pretesa della ricorrente di concorrere all’attribuzione del fabbisogno, che avrebbe comportato la distrazione di risorse già assegnate o un danno erariale da duplicazione di finanziamenti.
Il rigetto del ricorso introduttivo ha attratto le censure di illegittimità derivata formulate contro le proroghe dei contratti, mentre i vizi propri sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, non avendo le proroghe recato alcun danno alla ricorrente, che ha continuato a erogare prestazioni alle medesime condizioni. Inammissibile è stato altresì ritenuto il gravame avverso le determine di pagamento, trattandosi di atti privi di contenuto provvedimentale, la cui eventuale ripetizione non avrebbe apportato alcuna utilità alla ricorrente.
Quanto alla delibera di contrattualizzazione del 2025, il Tribunale ha escluso l’obbligo della regione di applicare immediatamente la nuova metodologia elaborata dall’ente nazionale di ricerca, considerato il regime transitorio fissato dalla normativa statale che consente, fino al 31 dicembre 2026, il ricorso ai criteri previgenti. La conferma dei budget in essere è stata ritenuta coerente con l’esigenza di garantire la continuità assistenziale e l’accesso alle prestazioni nei tempi massimi previsti dalla disciplina sul recupero delle liste d’attesa.
Il Collegio ha pertanto respinto il ricorso introduttivo e il settimo atto di motivi aggiunti, dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati il secondo, il quarto, il quinto e il sesto atto di motivi aggiunti, e inammissibile il terzo, con condanna della ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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