Revoca delle abilitazioni dell’intermediario fiscale per gravi e ripetute irregolarità: valutazione complessiva della condotta (TAR Abruzzo n. 228 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca facoltativa dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.m. 31 luglio 1998, non richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri la specifica rilevanza di ciascuna violazione contestata, essendo sufficiente una valutazione complessiva e non atomistica della condotta dell’intermediario, dalla quale emergano gravi o ripetute irregolarità idonee a ledere il rapporto fiduciario con l’Amministrazione. Le irregolarità formali commesse nella trasmissione delle dichiarazioni rilevano nella loro oggettiva materialità, a prescindere dalla sanatoria postuma delle sottostanti violazioni sostanziali, atteso che l’istituto della sanatoria opera esclusivamente nel rapporto tributario tra contribuente e Fisco. La revoca dell’abilitazione alla trasmissione comporta l’automatica caducazione dell’abilitazione al rilascio del visto di conformità, in quanto sussiste tra le due attività una stretta correlazione funzionale tale che i relativi provvedimenti ampliativi simul stabunt, simul cadent.
Il Fatto
Il ricorrente, intermediario fiscale iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro e abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite il canale Entratel, all’esito di un controllo della Direzione Regionale dell’Abruzzo dell’Agenzia delle Entrate veniva destinatario della contestazione di plurime violazioni della disciplina che regola l’attività di intermediazione fiscale e l’apposizione del visto di conformità. Con nota del 31 maggio 2024 l’Amministrazione finanziaria, qualificate le irregolarità come gravi e ricorrenti, disponeva la revoca delle abilitazioni alla trasmissione delle dichiarazioni e al servizio Entratel, nonché la sospensione per tre anni della facoltà di rilasciare il visto di conformità, con conseguente cancellazione dall’elenco informatizzato dei soggetti abilitati. Il professionista impugnava il provvedimento, contestando l’erroneo accertamento delle singole violazioni e l’insussistenza dei presupposti per l’adozione delle misure sanzionatorie. Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare, mentre il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, disponeva la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, rilevando come l’articolo 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998 preveda la revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica quando nello svolgimento dell’attività vengano commesse gravi o ripetute irregolarità, mentre l’articolo 8, comma 1, del d.m. 31 luglio 1998 configura un’ipotesi di revoca facoltativa o discrezionale per gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal decreto stesso, accanto alle fattispecie tassative di revoca obbligatoria di cui alle lettere f), g) ed h). Il Tribunale afferma che, ai fini dell’accertamento del presupposto normativo, l’Amministrazione è tenuta a valutare in maniera complessiva la condotta dell’intermediario per verificare l’immanenza del rapporto fiduciario che lo caratterizza, sicché la numerosità ed eterogeneità delle violazioni riscontrate nell’utilizzo del canale telematico risulta di per sé idonea a integrare la fattispecie della revoca discrezionale.
Nessun rilievo assumono le circostanze dedotte dal ricorrente circa l’occasionalità delle violazioni o l’imputabilità delle stesse a negligenza dei contribuenti, atteso che il professionista è tenuto, ai sensi dell’articolo 1176, secondo comma, cod. civ., al rispetto della diligenza specifica richiesta dalla propria attività e che la disciplina della sanatoria fiscale opera esclusivamente nel rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria, non già nell’attività di assistenza fiscale svolta nell’interesse di entrambi. Le irregolarità formali commesse dall’intermediario rilevano quindi nella loro oggettiva materialità, a prescindere dalla sanatoria delle violazioni sottostanti.
Quanto alla revoca dell’abilitazione al rilascio del visto di conformità, il Collegio evidenzia la stretta correlazione funzionale tra le due attività: l’abilitazione alla trasmissione costituisce il presupposto per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati al visto, con la conseguenza che la revoca della prima comporta l’automatica caducazione della seconda per sopravvenuta carenza del presupposto normativo.
Vengono infine ritenute irrilevanti le dichiarazioni di manleva rilasciate da alcuni contribuenti, trattandosi di atti unilaterali che spiegano effetti esclusivamente nel rapporto di prestazione d’opera tra contribuente e professionista, ai sensi dell’articolo 1229 cod. civ., e non nel rapporto fiduciario con l’Amministrazione finanziaria. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione dell’assenza di attività difensiva sostanziale da parte dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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