Improcedibilità della SCIA oltre il termine ex art. 19 l. n. 241/1990: la decorrenza del potere inibitorio non giustifica l’autotutela (TAR Abruzzo n. 94 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione comunale dichiara l’improcedibilità di una SCIA e vieta l’esecuzione delle opere segnalate deve essere assunto nel termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 19 della legge n. 241 del 1990; decorso tale termine, il potere inibitorio non può più essere esercitato, salva l’adozione di un autonomo e motivato provvedimento di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Il provvedimento tardivo, fondato esclusivamente su un parere presupposto che non espliciti valutazioni in ordine all’inquadramento urbanistico-edilizio dell’intervento, è illegittimo per carenza di istruttoria e di motivazione, non potendo le integrazioni argomentative svolte in giudizio sopperire alla motivazione assente dell’atto amministrativo. In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto è disposta ai fini del riesame da parte dell’amministrazione.
Il Fatto
Una società cooperativa, titolare di una concessione demaniale marittima, presentava al Comune una SCIA per la posa in opera di un manufatto stagionale amovibile in legno e per la modifica della scala esterna sullo stabilimento balneare insistente su area demaniale. L’amministrazione comunale, richiamando un parere negativo reso dall’Area Marina Protetta del Cerrano, comunicava l’improcedibilità della segnalazione, con contestuale diffida a non eseguire i lavori. La società impugnava il provvedimento e il parere presupposto, chiedendone la sospensione in via cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nella sommaria delibazione della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso suscettibile di accoglimento. Il provvedimento impugnato risultava fondato esclusivamente sul parere negativo dell’Area Marina Protetta, il quale, per quanto emergeva dal testo dell’atto comunale, era motivato essenzialmente con riferimento alla natura transitoria e provvisoria del titolo concessorio in capo alla ricorrente, senza che fossero esplicitate valutazioni compiute circa l’inquadramento urbanistico-edilizio dell’intervento né sulla sua qualificazione come nuova costruzione o sulla necessità di un diverso titolo abilitativo.
Il Collegio ha osservato che le ulteriori argomentazioni sviluppate dall’Area Marina Protetta in sede giudiziale — relative alla natura edilizia dell’opera, al preteso incremento volumetrico e all’assoggettamento dell’intervento a permesso di costruire — non risultavano esplicitate nel parere presupposto né recepite nel provvedimento comunale impugnato, configurando una inammissibile integrazione ex post della motivazione dell’atto amministrativo. La motivazione del provvedimento deve essere contenuta nell’atto stesso e non può essere successivamente integrata nel corso del giudizio.
Ulteriore profilo di illegittimità è stato individuato nella circostanza che il provvedimento comunale di improcedibilità della SCIA risultava adottato oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 19 della legge n. 241 del 1990 per l’esercizio del potere inibitorio. Decorso tale termine, l’amministrazione non avrebbe potuto dichiarare l’improcedibilità della segnalazione, se non attraverso l’adozione di un autonomo e motivato provvedimento di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della medesima legge, nella specie non intervenuto.
Alla luce di tali rilievi, il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, sospendendo l’efficacia dell’atto impugnato e fissando l’udienza pubblica di merito per la trattazione del ricorso.
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Nota della Redazione
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