Revoca delle misure di accoglienza e rilevanza del comportamento fraudolento (TAR Abruzzo n. 96 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’allontanamento non autorizzato dalla struttura di accoglienza, protrattosi per oltre 72 ore senza preventiva comunicazione o giustificazione, integra il presupposto oggettivo della revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015. Il tentativo di simulazione della presenza mediante apposizione di firma non riconducibile al beneficiario nel registro delle presenze costituisce elemento aggravante della condotta. La violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 non assume rilievo in presenza di un provvedimento a natura vincolata, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della medesima legge.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di misure di accoglienza, impugnava dinanzi al TAR Abruzzo il provvedimento con cui il Prefetto della Provincia di L’Aquila ne disponeva la revoca, chiedendone la sospensione cautelare dell’efficacia. L’amministrazione resisteva in giudizio, costituendosi tramite l’Avvocatura Distrettuale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella fase cautelare, ha ritenuto il gravame non suscettibile di accoglimento, valorizzando la documentazione istruttoria da cui emergeva un’assenza protrattasi per oltre 72 ore, senza alcuna preventiva comunicazione o giustificazione. A ciò si aggiungeva l’accertamento di un tentativo di simulazione della presenza mediante l’apposizione di una firma non riconducibile al beneficiario nel registro delle presenze.
Il Collegio richiama l’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015, che consente la revoca delle misure di accoglienza in caso di allontanamento non autorizzato dalla struttura, valorizzando il dato oggettivo dell’assenza ingiustificata. Nel caso di specie, la condotta accertata risulta ulteriormente aggravata dal comportamento fraudolento posto in essere dal ricorrente, che depone per la sussistenza dei presupposti oggettivi previsti dalla normativa per l’adozione del provvedimento di revoca.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 (comunicazione di avvio del procedimento), il Tribunale la ritiene non rilevante, avuto riguardo alla situazione di irreperibilità del destinatario e, comunque, alla natura vincolata del provvedimento, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della medesima legge. Tale disposizione esclude l’annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento quando il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Il Tribunale ha pertanto rilevato l’insussistenza del fumus di fondatezza del ricorso, respingendo l’istanza cautelare e compensando le spese della fase.
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Nota della Redazione
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