Distinzione tra oneri aziendali della sicurezza e costi della sicurezza nell’offerta economica (TAR Abruzzo n. 80 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare concernente l’aggiudicazione di una gara pubblica, non è sintomatico di anomalia dell’offerta il fatto che l’importo dichiarato dall’impresa per gli oneri aziendali della sicurezza sia notevolmente inferiore rispetto alla voce “oneri diretti della sicurezza” indicata dalla stazione appaltante nel Quadro Tecnico Economico. Gli oneri aziendali della sicurezza e i costi della sicurezza costituiscono categorie giuridiche ed economiche eterogenee: i secondi, individuati nella lettera a.2 del Quadro Tecnico Economico come “oneri speciali della sicurezza”, non sono soggetti a ribasso per espressa disposizione normativa, mentre i primi attengono alle spese che l’impresa sostiene annualmente per la gestione dei rischi specifici della propria attività. La valutazione di congruità dell’offerta deve pertanto essere operata sulla base di una corretta comparazione tra voci omogenee, con la conseguenza che la differenza tra le due categorie non può fondare, di per sé, un giudizio di anomalia. In tale contesto, resta altresì escluso il pregiudizio grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare qualora la ricorrente sia terza classificata, atteso che l’eventuale accoglimento del ricorso determinerebbe non già l’aggiudicazione in suo favore, ma soltanto l’obbligo per la stazione appaltante di procedere alla verifica di anomalia dell’offerta della seconda classificata.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata nella graduatoria di una procedura di gara indetta dall’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Abruzzo, ha impugnato la determinazione di aggiudicazione dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio sede della Prefettura di Teramo, disposta in favore dell’impresa controinteressata. Con il ricorso, la società ha censurato la mancata sottoposizione a verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, deducendo l’incongruità dei costi aziendali della sicurezza dichiarati da quest’ultima, notevolmente inferiori rispetto alla voce “oneri diretti della sicurezza” prevista nel Quadro Tecnico Economico. La società ha altresì contestato i verbali di gara e la nota del RUP recante la valutazione di congruità. Ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione, deducendo il fumus boni iuris e il periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, nella fase cautelare, ha rilevato l’insussistenza del fumus boni iuris, disattendendo la prospettazione della ricorrente. Il Collegio ha osservato che i costi aziendali della sicurezza indicati dall’impresa aggiudicataria non appaiono incongrui, avendo la stessa fornito, con nota dell’11 novembre 2025, adeguate spiegazioni in merito alla cifra indicata in offerta. La controinteressata ha correttamente chiarito che gli oneri della sicurezza aziendali costituiscono le spese che annualmente un’impresa deve sostenere per la gestione dei rischi specifici legati alla propria attività, sicché essi e i costi della sicurezza calcolati dai progettisti rappresentano aspetti tra loro completamente differenti e non paragonabili.
Il Tribunale ha accolto tale impostazione, rilevando che il Quadro Tecnico Economico individua alla lettera A l’importo complessivo dei lavori e distingue, alla lettera a.2, gli “oneri speciali della sicurezza”, i quali risultano diversi dagli oneri aziendali per la sicurezza. La stazione appaltante ha del resto precisato che gli oneri aziendali per la sicurezza sono cosa ben diversa dai costi per la sicurezza, che nel Quadro Economico erano indicati con la voce “Oneri Speciali per la sicurezza” e che non sono soggetti a ribasso per disposizione normativa. Il giudizio di non anomalia espresso dalla stazione appaltante è stato pertanto ritenuto logico e corretto, proprio in considerazione della differenza tra le due categorie di oneri di cui ai punti a.2 ed a.1 del Quadro Tecnico Economico.
Il Collegio ha inoltre escluso la sussistenza del danno grave e irreparabile richiesto per la concessione della tutela cautelare. La società ricorrente è risultata terza classificata e, pertanto, dall’eventuale accoglimento del ricorso non deriverebbe la sua aggiudicazione, ma esclusivamente l’obbligo per la stazione appaltante di procedere alla verifica di anomalia dell’offerta della seconda classificata, con un effetto soltanto mediato e incerto sulla posizione della ricorrente medesima. Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase e fissando l’udienza pubblica di merito. Ha infine dichiarato inammissibile, in quanto da approfondire nella più idonea sede di merito, l’eccezione sollevata dalla controinteressata.
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Nota della Redazione
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