Il soccorso istruttorio non sana la carenza dichiarativa ma impone la valutazione della documentazione già depositata (TAR Abruzzo n. 183 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole del bando di gara che non rivestono portata escludente, in quanto non immediatamente lesive, possono essere impugnate unitamente all’atto di approvazione della graduatoria definitiva, che definisce la procedura e individua il soggetto leso. Nell’ambito del soccorso istruttorio, l’amministrazione è tenuta a valutare la documentazione integrativa prodotta dal concorrente, anche quando tale documentazione sia già nella sua disponibilità in ragione di precedenti comunicazioni, come la SCIA presentata ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990. La SCIA, infatti, costituisce titolo abilitativo idoneo all’esercizio dell’attività segnalata e non instaura un procedimento autorizzatorio, fermo restando il potere di controllo dell’amministrazione, che, se non esercitato, legittima lo svolgimento dell’attività. L’esclusione disposta senza considerare tali elementi è illegittima.
Il Fatto
Il Comune di Ovindoli aveva indetto una procedura per la concessione temporanea di un’area comunale destinata a posteggio per il commercio di alimenti e bevande. Alla gara partecipavano due concorrenti. Nella prima seduta, il RUP aveva rilevato che la società ricorrente non aveva prodotto l’autorizzazione per il commercio tipo B e la documentazione relativa al mezzo idoneo su gomma, concedendo un termine per la regolarizzazione. Dopo la produzione documentale, nella seduta successiva il RUP aveva disposto comunque l’esclusione, ritenendo la documentazione insufficiente, e aveva provveduto all’affidamento in favore dell’altra ditta. La società esclusa impugnava gli atti di gara, lamentando l’illegittima mancata valutazione dei requisiti posseduti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto scrutinato l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, che riteneva tardiva l’impugnazione delle clausole dell’avviso pubblico. Il Collegio ha precisato che la distinzione tra clausole immediatamente escludenti e clausole non escludenti è dirimente: solo le prime vanno impugnate tempestivamente, mentre le seconde possono essere contestate con l’atto conclusivo della procedura. Nel caso di specie, la ricorrente non sosteneva di essere priva dei requisiti, ma lamentava l’errata e illegittima valutazione degli stessi, sicché l’impugnazione era tempestiva in quanto diretta contro l’esclusione disposta all’esito della gara.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la società aveva depositato documentazione comprovante il possesso dei requisiti, già nella disponibilità del Comune. In particolare, risultava documentalmente provato che la società aveva presentato una SCIA per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che la visura camerale indicava espressamente tale attività. Il Collegio ha richiamato la natura della SCIA, che ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990 abilita direttamente all’esercizio dell’attività senza necessità di un provvedimento espresso, salvo il potere di controllo dell’amministrazione, mai esercitato nella fattispecie.
Quanto al mezzo utilizzato, la documentazione versata in atti, comprensiva di relazione tecnica e planimetrie, dimostrava che lo stesso non era un semplice rimorchio ma un chiosco ambulante attrezzato per la somministrazione di alimenti e bevande. Il RUP, pertanto, aveva erroneamente omesso di valutare elementi documentali decisivi, peraltro espressamente richiamati in sede di soccorso istruttorio. L’esclusione è stata, quindi, ritenuta illegittima, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e della conseguente aggiudicazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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