Prova della preesistenza dell’opera al 1967 e onere del privato (TAR Abruzzo n. 155 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, l’onere di provare che un immobile, ubicato su area esterna al centro abitato, sia stato realizzato in epoca antecedente al 1° settembre 1967 — circostanza che esclude la necessità del titolo edilizio e, quindi, l’abusività dell’opera — grava sul privato, in applicazione del criterio della vicinanza della fonte e dei mezzi di prova ex art. 64, comma 1, c.p.a. e dell’art. 2697 c.c. Tale prova deve essere rigorosa, fondata su documentazione certa e univoca e su elementi oggettivi, concreti e inconfutabili, valutati dal giudice secondo il prudente apprezzamento ex art. 64, ultimo comma, c.p.a. La data di realizzazione dell’immobile costituisce, infatti, un fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio dal privato che intende sottrarsi all’ordinanza di demolizione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la demolizione, ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, di un immobile realizzato in assenza di permesso di costruire, configurandosi come nuova costruzione. L’interessato, contestando l’abusività, sosteneva che il fabbricato esistesse già prima del 1° settembre 1967, termine di riferimento per l’esenzione dal titolo edilizio.
A sostegno di tale allegazione, il ricorrente produceva una cartografia comunale di fine XIX secolo, una scrittura privata del 1963 relativa al trasferimento di una porzione di suolo con annesso “fienile” e una foto aerea del 1965. Riferiva, altresì, di aver eseguito lavori di ristrutturazione dell’edificio, oggetto di SCIA in sanatoria, che ne avevano determinato l’attuale destinazione residenziale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui l’onere di fornire la prova della preesistenza dell’opera al 1° settembre 1967 grava sul privato. Detta prova, ha precisato il Collegio, deve essere rigorosa e fondarsi su elementi oggettivi e inconfutabili, non potendo risolversi in mere allegazioni o in documentazione equivoca.
Il Collegio ha ricordato che la giurisprudenza richiede che i documenti prodotti siano concreti e inconfutabili, in quanto la data di realizzazione dell’immobile integra un fatto costitutivo della pretesa del privato di sottrarsi alla demolizione, come affermato dalle Sezioni VI, V e VII del Consiglio di Stato.
Applicando tali principi al caso di specie, il TAR ha ritenuto che gli elementi probatori offerti dal ricorrente non fossero idonei a superare la soglia probatoria richiesta. In particolare, la documentazione fotografica, di difficile lettura, non dimostrava la preesistenza della struttura nella sua attuale conformazione; la scrittura privata del 1963, invece, pur menzionando un “fienile”, non forniva alcun elemento descrittivo che consentisse di identificarlo con l’attuale edificio residenziale.
Alla luce del prudente apprezzamento delle prove, il Tribunale ha pertanto confermato, anche in sede di cognizione piena, la valutazione già espressa in fase cautelare, rigettando il ricorso. Le spese sono state dichiarate non dovute in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune resistente.
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Nota della Redazione
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