Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 138 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere interesse alla decisione del ricorso determina la improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria di improcedibilità consegue all’accertamento oggettivo della cessazione della situazione di interesse alla definizione del merito, restando assorbita ogni questione relativa alla fondatezza delle censure proposte. In tale evenienza, la compensazione delle spese di lite costituisce la regola, in ragione della sopravvenienza che ha determinato l’esito processuale.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Abruzzo avverso il silenzio inadempimento serbato dal Comune di Rivisondoli sull’istanza presentata in data 4 aprile 2025 ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001, volta al rilascio del permesso di costruire, con contestuale richiesta di indizione della conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990. La ricorrente aveva altresì chiesto la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento con provvedimento espresso, nonché la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Si erano costituiti in giudizio il Comune intimato e il Ministero della Cultura, unitamente alla Soprintendenza per le province di L’Aquila e Teramo.
La Motivazione della Corte
Con atto depositato in giudizio, la società ricorrente ha dichiarato di non avere interesse alla decisione del ricorso. Il Collegio ha ritenuto che tale dichiarazione comportasse la cessazione della situazione sostanziale dedotta in giudizio, rendendo il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La pronuncia si fonda sul principio per cui l’interesse alla definizione del giudizio deve permanere fino al momento della decisione; ove venga meno, anche per effetto di una espressa dichiarazione della parte, il giudice è chiamato a prenderne atto, dichiarando l’improcedibilità del ricorso. Nessuna valutazione può essere svolta nel merito delle censure, restando queste assorbite dalla sopravvenuta carenza di interesse.
In ordine alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione integrale, in coerenza con la natura sopravvenuta della causa di improcedibilità, non riconducibile alla soccombenza virtuale di alcuna delle parti. La decisione non presenta profili di novità, applicando il consolidato principio in materia di sopravvenuta carenza di interesse quale causa di improcedibilità del ricorso amministrativo.
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Nota della Redazione
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