Annullamento d’ufficio della SCIA: esclusa la comunicazione di avvio del procedimento se il provvedimento non poteva essere diverso (TAR Abruzzo n. 130 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il provvedimento con cui l’amministrazione, all’esito di un’attività di accertamento, annulla in autotutela una precedente nota con la quale lo sportello unico per le attività produttive aveva escluso l’assoggettabilità di un’attività al regime della SCIA. Non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento quando l’amministrazione dimostri in giudizio, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990, che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Analogamente, l’annullamento d’ufficio è sottratto, ex art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990, all’onere di motivare specifiche ragioni di interesse pubblico, quando il provvedimento illegittimo rientri nei casi di cui all’art. 21-octies, comma 2. È inammissibile il motivo di ricorso che, per dedurre l’illegittimità derivata, si limiti a un rinvio per relationem ai vizi prospettati in altri ricorsi, senza indicare distintamente i motivi specifici, come richiesto dall’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm.
Il Fatto
Una società di gestione di una scuola di sci presentava una SCIA per l’avvio di un’attività di noleggio di sci e scarponi presso la propria sede operativa. Il SUAP, dopo una prima comunicazione con cui escludeva l’assoggettabilità dell’attività al regime segnalatorio, annullava d’ufficio tale nota, sulla base di un parere del Comune che richiamava un ordine di cessazione dell’attività commerciale e un pregresso divieto derivante dalla natura del bene, gravato da uso civico, su cui insisteva l’immobile.
La società ricorrente impugnava l’annullamento d’ufficio, deducendo, tra l’altro, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’assenza di ragioni di interesse pubblico, e chiedeva l’accertamento del diritto a svolgere l’attività. Un operatore concorrente spiegava intervento ad opponendum.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha in primo luogo ammesso l’intervento ad opponendum, ritenendo che l’operatore concorrente, autorizzato a svolgere la medesima attività nel comprensorio sciistico, fosse titolare di un interesse qualificato al mantenimento degli effetti inibitori del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 28, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondate le censure relative all’omessa comunicazione di avvio del procedimento e all’insussistenza di ragioni di interesse pubblico. L’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990 è stata infatti ritenuta corretta: il divieto di esercitare attività commerciali nei locali della scuola di sci, imposto da una sequela di atti amministrativi e negoziali non impugnati, rendeva il contenuto del provvedimento di autotutela vincolato, con la conseguenza che l’eventuale omissione procedimentale non avrebbe potuto condurre all’annullamento dell’atto. La medesima natura vincolata ha escluso l’applicabilità dei requisiti di cui all’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990, per i casi rientranti nel perimetro dell’art. 21-octies.
Quanto al terzo motivo, il Tribunale ha escluso l’erroneità del presupposto, rilevando che la limitazione dell’attività della scuola di sci a quelle di pubblica utilità, ivi incluso il noleggio attrezzature, discendeva dalla compatibilità con l’uso civico, che conforma il bene e circola con il diritto di proprietà, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale citata.
Il quarto motivo è stato infine dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., poiché la ricorrente, nel dedurre l’illegittimità derivata, aveva operato un mero rinvio ai vizi prospettati in altri ricorsi, senza indicarli specificamente. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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