Cessazione della materia del contendere per avvenuta ottemperanza alla sentenza di riconoscimento della Carta del docente (TAR Abruzzo n. 125 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, abbia comunque ottemperato alla sentenza passata in giudicato, satisfacendo integralmente la pretesa del ricorrente. In tal caso, la soccombenza virtuale dell’Amministrazione resistente giustifica la condanna alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto una sentenza favorevole, passata in giudicato, avente ad oggetto il riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire la statuizione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare compiuta esecuzione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che, nel corso del giudizio, l’Amministrazione intimata aveva provveduto a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe. Tale circostanza ha indotto il Collegio a ritenere integralmente soddisfatta la pretesa azionata dalla ricorrente, con conseguente venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza.
I giudici hanno pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, riconoscendo che l’ottemperanza sopravvenuta ha eliso ogni residua utilità della decisione richiesta. L’accoglimento della domanda, sia pure sopravvenuto per fatto dell’Amministrazione, ha reso applicabile il principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese del giudizio a carico del Ministero resistente.
Le spese sono state liquidate in misura forfettaria e distratte in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa, conformemente al disposto di cui all’art. 114 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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