Correzione errore materiale inammissibile se modifica la decisione (TAR Abruzzo n. 110 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente per rimediare a una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, mentre è preclusa quando la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione. È inammissibile la domanda che miri a modificare una valutazione di merito, un errore di giudizio o una svista percettiva del giudice, piuttosto che a correggere una svista formale, un errore di calcolo o un refuso manifesto. L’errore, per essere correggibile, deve essere oggettivo, non incidere sulla sostanza della decisione e risultare immediatamente rilevabile ictu oculi.
Il Fatto
A seguito della sentenza di questo Tribunale che dichiarava improcedibile il ricorso proposto dalla società, il difensore del Comune di Corfinio presentava istanza di correzione di errore materiale. L’istanza evidenziava che la sentenza, nel condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, le aveva liquidate in favore del Ministero della Difesa e della ASL anziché del Comune, il quale aveva invece sollevato l’eccezione accolta. Si chiedeva, quindi, la correzione del capo di condanna con la sostituzione del soggetto beneficiario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dapprima richiamato la funzione della procedura di correzione di errore materiale, rimedio esperibile solo quando occorra sanare una disarmonia tra la formale espressione della decisione e il suo reale contenuto, non già quando la correzione comporti una modifica della sostanza della decisione.
Ha precisato che l’errore materiale correggibile riguarda la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e consiste in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione e percepibile ictu oculi. La domanda è invece inammissibile quando mira a modificare una valutazione di merito o un errore di giudizio del giudice.
Nel caso di specie, l’istanza non chiedeva la correzione di un mero refuso ma la modifica del capo della sentenza relativo alle spese, mediante la sostituzione di un soggetto — il Ministero della Difesa — con un altro — il Comune di Corfinio. Tale operazione incide sulla sostanza della decisione e non è qualificabile come mera correzione materiale.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato inammissibile la domanda di correzione di errore materiale.
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Nota della Redazione
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