Interdizione immobiliare e SCA sopravvenuta: prevalenza dell’interesse alla continuità dell’attività di pubblica utilità (TAR Abruzzo n. 41 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di valutazione della domanda cautelare, la sopravvenuta presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), corredata dal certificato di collaudo statico e dalla dichiarazione integrativa di regolare esecuzione, determina la dequotazione del bisogno di tutela della pubblica incolumità che aveva giustificato l’adozione dell’ordinanza di interdizione dell’uso dell’immobile. In tale contesto, il bilanciamento degli interessi coinvolti deve accordare prevalenza alla continuità dello svolgimento di un’attività di pubblica utilità, con conseguente sospensione del provvedimento interdittivo e fissazione dell’udienza di merito.
Il Fatto
Una scuola di sci, associazione professionale, ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo l’ordinanza comunale di retrocessione dell’immobile adibito a propria sede operativa e la revoca della concessione del diritto di superficie, ottenendo la sospensione cautelare di tale provvedimento.
Successivamente, con due nuove ordinanze, il Comune ha disposto comunque l’immediata interdizione dell’uso dell’immobile per ragioni di tutela della pubblica incolumità, ravvisando la carenza del certificato di agibilità, della comunicazione di fine lavori e del collaudo strutturale. Avverso tali provvedimenti la scuola di sci ha proposto motivi aggiunti, chiedendo anche la sospensione dell’esecuzione, deducendo la sopravvenuta presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), corredata del certificato di collaudo statico e di una dichiarazione integrativa di regolare esecuzione.
La Motivazione del Collegio
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro documentale, rilevando che la parte ricorrente aveva prodotto la documentazione tecnica successivamente all’adozione dei provvedimenti interdittivi, ma prima della decisione sulla domanda cautelare incidentale.
Il Collegio ha quindi valutato se, alla luce della documentazione sopravvenuta, il presupposto posto a fondamento dell’interdizione — il pericolo per l’incolumità pubblica — fosse ancora attuale. La produzione della SCA, del collaudo statico e della dichiarazione integrativa di regolare esecuzione è stata ritenuta idonea a far ritenere, allo stato, insussistente o comunque non grave il pericolo per l’incolumità pubblica.
Il giudice amministrativo ha sottolineato la portata «dequotante» di tale documentazione sulla necessità di tutela del bene pubblico, operando un espresso bilanciamento degli interessi tra l’esigenza di garantire la sicurezza dell’immobile e l’interesse alla continuità dello svolgimento dell’attività di pubblica utilità esercitata dalla scuola di sci.
All’esito di tale bilanciamento, il Collegio ha accordato prevalenza alla continuità dell’attività, accogliendo l’istanza cautelare. La produzione della documentazione in epoca successiva all’adozione dei provvedimenti impugnati ha inoltre giustificato la compensazione delle spese di lite tra la parte ricorrente e il Comune, con declaratoria di non ripetibilità nei confronti della Regione, non costituita.
Il TAR ha conseguentemente sospeso l’efficacia delle ordinanze di interdizione e fissato l’udienza pubblica di merito per la trattazione del ricorso.
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Nota della Redazione
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