L’uso civico e l’onere probatorio del decreto di legittimazione del possesso (TAR Abruzzo n. 64 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In una controversia avente ad oggetto l’occupazione illegittima di terreni da parte di un Comune, qualora l’amministrazione eccepisca l’esistenza di un uso civico e il proprietario contesti tale natura, deducendo un intervenuto provvedimento di legittimazione del possesso, il giudice amministrativo, nell’esercizio dei propri poteri istruttori, deve disporre l’acquisizione del relativo decreto. La produzione del provvedimento di legittimazione è condizione necessaria per valutare la fondatezza della domanda di restituzione e per accertare l’effettiva natura del bene. L’istruttoria è disposta con ordinanza collegiale, con fissazione del termine per la produzione documentale, rimessione del fascicolo al Presidente per l’udienza e riserva delle spese al definitivo.
Il Fatto
Una società proponeva ricorso dinanzi al TAR Abruzzo avverso l’occupazione, da parte del Comune di Canistro, di alcuni terreni di sua proprietà, siti nel medesimo territorio comunale e distinti in catasto a specifici fogli e particelle. La ricorrente chiedeva l’accertamento dell’illegittimità e illiceità dell’occupazione, la condanna del Comune alla restituzione dei fondi, previa riduzione in pristino, nonché il risarcimento del danno per la privazione del possesso.
In particolare, la ricorrente affermava che la questione relativa all’esistenza di un uso civico su una delle particelle oggetto di causa fosse già stata risolta dal Commissario Regionale per gli Usi Civici nel 1957, con un decreto che avrebbe legittimato il possesso in favore della sua famiglia, approvato con d.P.R. e registrato alla Corte dei Conti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel valutare gli atti di causa, ha ritenuto che, ai fini del decidere, fosse necessario acquisire ulteriori elementi istruttori. La questione centrale riguardava l’accertamento della natura dei terreni, in particolare se questi fossero gravati da uso civico, circostanza che avrebbe inciso sulla legittimità dell’occupazione e sul diritto alla restituzione vantato dalla ricorrente.
A sostegno della propria tesi, la parte ricorrente ha invocato un decreto del Commissario Regionale per gli Usi Civici del 1957, che avrebbe legittimato il possesso dei terreni in favore della famiglia, approvato con d.P.R. 10 luglio 1957. Tale provvedimento, stando alle allegazioni della ricorrente, avrebbe definitivamente superato ogni questione circa la natura demaniale dei beni, escludendo l’esistenza dell’uso civico.
Tuttavia, il Collegio ha rilevato che il predetto d.P.R. non risultava depositato agli atti del giudizio. Non essendo possibile valutare la fondatezza delle eccezioni e delle domande senza la visione di tale documentazione, il Tribunale ha ritenuto necessaria la sua acquisizione, esercitando i poteri istruttori officiosi di cui è titolare.Pertanto, con ordinanza collegiale, il TAR ha disposto che la parte ricorrente produca la documentazione indicata nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della stessa ordinanza. Ha, inoltre, rimesso il fascicolo al Presidente per la fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del merito e ha riservato ogni decisione sulle spese di lite al definitivo.
La decisione assume rilievo perché subordina l’esito del giudizio alla prova documentale dell’avvenuta legittimazione del possesso, gravando sulla parte che agisce per la restituzione l’onere di dimostrare l’insussistenza del vincolo di uso civico, conformemente ai principi generali in tema di onere della prova nel processo amministrativo.
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Nota della Redazione
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