Rimborso MAG alle emittenti locali: è inammissibile l’impugnazione dell’atto esecutivo se il criterio era già stato fissato nell’atto presupposto (TAR Abruzzo n. 63 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, è inammissibile il ricorso proposto avverso l’atto meramente consequenziale o esecutivo, allorché la lesione della sfera giuridica del ricorrente derivi, in via immediata e diretta, dal presupposto atto regolamentare o generale che ha fissato il criterio applicato. L’atto applicativo, che si limiti a dare concreta esecuzione a regole già cristallizzate e tempestivamente rese note ai destinatari, non può essere validamente aggredito in via principale qualora l’atto presupposto, recante il criterio ritenuto lesivo, non sia stato impugnato nei termini di decadenza. Tale principio si applica anche alla contestazione del criterio di riparto dei rimborsi per i messaggi autogestiti gratuiti trasmessi dalle emittenti locali, ove la determinazione del criterio stesso sia intervenuta con atto autonomo e precedente.
Il Fatto
La società ricorrente, emittente televisiva locale, impugnava la deliberazione con cui il Corecom Abruzzo aveva ripartito, per l’anno 2022, le quote di rimborso dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) trasmessi in occasione delle consultazioni elettorali amministrative e referendarie del 12 giugno 2022. L’atto impugnato aveva riconosciuto importi uguali a tutte le emittenti, a prescindere dal numero di messaggi effettivamente diffusi da ciascuna.
La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 4, comma 5, della legge n. 28/2000, che prevede il rimborso per gli spazi effettivamente utilizzati, e lamentava un elemento di contraddittorietà tra il criterio di equa distribuzione adottato per il 2022 e quello di proporzionalità applicato sino al 2021, nonché un’ingiustificata disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione resistente, secondo cui il ricorso era incentrato sulla contestazione del criterio di riparto stabilito dal Corecom con un atto antecedente a quello impugnato.
L’eccezione è stata ritenuta fondata. Il Collegio ha rilevato che le regole asseritamente lesive erano contenute nella deliberazione n. 11 del 19 maggio 2022, con cui il Corecom aveva definito il numero complessivo dei MAG rimborsabili, stabilendo che tale numero sarebbe stato equamente distribuito tra tutte le emittenti disponibili alla trasmissione, con successiva redistribuzione di eventuali resti tra quelle che avevano trasmesso più messaggi rispetto a quelli ammessi a rimborso.
Detto criterio era stato reso tempestivamente noto a tutti gli interessati, ivi inclusa la società ricorrente, mediante comunicazione trasmessa via PEC in data successiva all’adozione della delibera. La deliberazione n. 24 del 28 settembre 2022, oggetto di impugnazione, costituiva pertanto il mero atto di esecuzione delle regole già fissate, limitandosi a dare concreta attuazione al criterio di equa ripartizione nella determinazione degli importi spettanti a ciascuna emittente.
Ne consegue che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l’atto presupposto e non l’atto consequenziale, che non poteva essere in via principale validamente aggredito. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità degli interessi coinvolti.
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Nota della Redazione
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