Rinuncia all’istanza cautelare e compensazione delle spese (TAR Abruzzo n. 11 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’istanza cautelare, manifestata dalla parte ricorrente prima dell’udienza in camera di consiglio, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla fase incidentale, con conseguente presa d’atto da parte del tribunale amministrativo. La definizione della sola fase cautelare per effetto della rinuncia non incide sul proseguimento del giudizio di merito, che resta integralmente devoluto al tribunale. La natura dell’atto di rinuncia, in quanto espressione del potere dispositivo della parte, non richiede l’adesione delle controparti costituite, ma comporta la necessità di una pronuncia che ne prenda atto, con regolazione delle spese relative alla fase conclusa secondo il criterio della compensazione integrale tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente, gestrice di un nucleo residenziale per l’autismo adulti sito in Montorio al Vomano, impugnava dinanzi al TAR Abruzzo il diniego espresso dalla ASL di Teramo del 6 ottobre 2025, avente ad oggetto la richiesta di convenzione, nonché le note della Regione Abruzzo del 9 settembre e del 24 ottobre 2025, anch’esse concernenti il nucleo residenziale. Con il ricorso, la società chiedeva l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione dell’efficacia, e la declaratoria dell’obbligo della ASL di rideterminarsi entro un termine assegnato. Si costituivano in giudizio la Regione Abruzzo e la ASL di Teramo, contestando le pretese della ricorrente.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare nell’udienza camerale del 14 gennaio 2026, ha rilevato che la difesa di parte ricorrente aveva depositato, con nota del 13 gennaio 2026, la dichiarazione di voler rinunciare alla richiesta misura cautelare, ribadendo tale intento anche in sede di discussione orale. La rinuncia, espressa in modo univoco e non condizionato, ha determinato l’esaurimento della fase incidentale del giudizio, privando di oggetto la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Quanto alla regolazione delle spese relative alla fase cautelare, il Tribunale ha ritenuto di disporne la compensazione integrale, in considerazione della peculiarità della vicenda e della circostanza che la rinuncia non comporta una soccombenza virtuale di alcuna delle parti. La decisione di compensare le spese, ancorché la rinuncia intervenga prima della decisione sull’istanza, si conforma al principio per cui la definizione anticipata della fase incidentale non consente di individuare una parte interamente vittoriosa o soccombente.
Il Collegio ha infine precisato che la presente ordinanza è limitata alla sola fase cautelare e che il giudizio di merito, introdotto con il ricorso principale, prosegue il suo corso dinanzi al Tribunale. La pronuncia, pertanto, non contiene alcuna statuizione sulle domande di annullamento proposte nel merito, che restano integralmente da esaminare all’esito della trattazione nel merito.
In accoglimento di tali premesse, il TAR Abruzzo ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare, compensando le spese della fase e disponendo che l’ordinanza sia eseguita dall’Amministrazione e comunicata alle parti a cura della segreteria del Tribunale.
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Nota della Redazione
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