Servizio di leva e punteggio in graduatoria ATA: la rimessione in termini non salva la cautelare (TAR Abruzzo n. 10 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di tutela cautelare avverso gli atti di formazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA non può essere accolta quando la scelta dell’amministrazione di attribuire, per il servizio militare di leva prestato “non in costanza di rapporto”, un punteggio inferiore rispetto a quello riconosciuto per la prestazione lavorativa presso altre pubbliche amministrazioni non risulti irragionevole. Il servizio militare è comunque valutato nel contesto del curriculum professionale, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio allo scopo di tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari. In tale prospettiva, l’insussistenza del fumus boni juris giustifica il rigetto dell’istanza cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente, collaboratore scolastico, impugnava il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo concernente il concorso per titoli di cui all’art. 554 del d.lgs n. 297/1994, limitatamente alle previsioni delle “avvertenze alle tabelle” afferenti al punteggio da assegnare per il servizio militare prestato. Contestava altresì la conseguente graduatoria permanente provinciale e i provvedimenti di individuazione dei destinatari dei contratti a tempo indeterminato, chiedendo l’accertamento del diritto al riconoscimento di 6 punti per il servizio di leva obbligatorio.
L’atto di notificazione del ricorso era andato negativamente esito. L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio, mentre il controinteressato non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente accolto l’istanza di rimessione in termini formulata dal ricorrente, ritenendo che l’esito negativo della notificazione non fosse a lui imputabile.
Quanto alla giurisdizione, il TAR ha condiviso il consolidato orientamento che esclude il procedimento di formazione delle graduatorie ATA dal novero delle procedure concorsuali di cui all’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. Ha tuttavia ritenuto di trattenere la giurisdizione, qualificando l’oggetto della domanda come richiesta di annullamento dell’atto amministrativo con cui l’amministrazione ha esercitato la propria potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento. Solo quale effetto della rimozione di tale atto, si porrebbe l’accertamento del diritto all’inserimento in graduatoria.
Nel merito della domanda cautelare, il tribunale ha escluso la sussistenza del fumus di fondatezza. La scelta di attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva “non in costanza di rapporto” il punteggio previsto per la prestazione lavorativa presso qualsiasi altra pubblica amministrazione non è stata ritenuta irragionevole. Il servizio militare risulta comunque valutato nel contesto del curriculum professionale, con una diversa modulazione del punteggio funzionale a tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari.
Alla luce di tali considerazioni, il collegio ha respinto la domanda cautelare e ha compensato le spese della fase, disponendo l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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