Rinnovo contrattuale e inapplicabilità della revisione prezzi (TAR Abruzzo n. 32 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica stipulati con la pubblica amministrazione, la clausola di revisione dei prezzi di cui all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 opera esclusivamente in caso di mera proroga del rapporto contrattuale e non anche in caso di rinnovo. L’elemento distintivo tra i due istituti è la presenza, nel rinnovo, di una sia pur minima attività di negoziazione tra le parti, che può concludersi anche con la conferma integrale delle condizioni originarie, dando vita a un nuovo e autonomo rapporto. Nella fase esecutiva del contratto, caratterizzata dalla posizione paritetica delle parti, non trovano applicazione le garanzie partecipative di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Una società cooperativa sociale aveva gestito, senza soluzione di continuità dal 2011 al 2020, i servizi di assistenza domiciliare per disabili (ADD) e di assistenza domiciliare integrata (ADI) per conto del Comune dell’Aquila. L’affidamento originario, della durata di tre anni, era stato seguito da numerose e reiterate proroghe disposte dal Comune in attesa dell’espletamento di una nuova gara. All’esito del rapporto, la società aveva chiesto il riconoscimento della revisione dei prezzi e delle differenze per l’aumento del costo del lavoro, ma il Comune aveva respinto l’istanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preso le mosse dalla qualificazione giuridica delle plurime “proroghe” succedutesi nel tempo, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la clausola di revisione prezzi opera solo in caso di proroga e non di rinnovo contrattuale.
Il Collegio ha quindi individuato il tratto distintivo tra i due istituti nella presenza, nel rinnovo, di una sia pur minima attività di negoziazione tra le parti, del tutto assente nella proroga. L’esito della nuova negoziazione può concludersi anche con la conferma integrale delle condizioni pregresse, dando vita a un nuovo e autonomo rapporto, ancorché di contenuto identico all’originario.
Nella fattispecie, il TAR ha accertato che la società aveva comunicato la propria disponibilità a proseguire i servizi sino a determinate scadenze e che il Comune aveva accettato, tramite le determinazioni dirigenziali, la prosecuzione “agli stessi patti e condizioni”. Tale sequenza è stata qualificata come accettazione, espressa o tacita, di plurime proposte di rinnovo, con conseguente perfezionamento di autonome trattative e inapplicabilità dell’istituto della revisione prezzi.
La Corte ha inoltre ritenuto infondata la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, richiamando il principio per cui, nella fase esecutiva del contratto, non operano le garanzie partecipative del procedimento amministrativo. Il diniego opposto dal Comune non è stato infine qualificabile come annullamento d’ufficio, risultando coerente con l’accertata attività negoziale intercorsa tra le parti.
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Nota della Redazione
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