Ottemperanza delle sentenze del Giudice di Pace: esperibilità ex art. 112 c.p.a. e disciplina delle penalità di mora (TAR Abruzzo n. 23 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., anche per le sentenze del Giudice di Pace passate in giudicato, le quali rientrano tra i provvedimenti del Giudice Ordinario ad esse equiparati. Il ricorso è ammissibile se risulta osservato il termine dilatorio di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997 (120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo alla PA), ma la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non può essere riconosciuta quando le modalità esecutive fissate dal giudice, quale la concessione di un termine per adempiere, escludano un ritardo significativo imputabile all’Amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dalla sentenza del Giudice di Pace n. 663/2022, con cui lo stesso aveva respinto il ricorso proposto dal Comune verso un professionista e condannato l’Ente al pagamento delle spese di lite, liquidate in una somma superiore a mille euro oltre accessori. La sentenza, pubblicata nel novembre 2022 e notificata al Comune nel dicembre successivo, non veniva appellata e passava in giudicato nel gennaio 2023, come attestato dal Cancelliere.
A fronte dell’inadempimento dell’Amministrazione, il professionista cedeva il credito all’avvocato cessionario, con atto notificato al Comune nel marzo 2025. Non essendo seguito il pagamento, il cessionario proponeva ricorso per ottemperanza avanti il TAR, chiedendo la condanna dell’Ente al pagamento e la nomina di un Commissario ad acta, oltre alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e al risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che l’ottemperanza è esperibile, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per l’attuazione delle sentenze del Giudice Ordinario passate in giudicato, categoria in cui rientra senza dubbio quella del Giudice di Pace. Il Collegio verifica poi le condizioni processuali, ritenendo soddisfatti sia il termine dimezzato per il deposito del ricorso, sia il disposto dell’art. 87, comma 3, c.p.a. e dell’art. 114, comma 2, c.p.a., accertando la valenza di cosa giudicata della pronuncia, come da annotazione del Cancelliere.
Sulla base di tali premesse, il Tribunale osserva che la sentenza risulta non adempiuta dal Comune e che, pertanto, la domanda di esecuzione è fondata. Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio la disattende, ritenendo che la fissazione di un termine per l’adempimento, quale modalità esecutiva prescelta, escluda il maturare di un ritardo significativo imputabile all’Amministrazione e privi la penalità del suo effetto deterrente. Viene parimenti respinta la domanda risarcitoria per € 5.000,00, in quanto il danno era stato meramente allegato e non provato.
Il TAR accoglie quindi parzialmente il ricorso, ordinando al Comune di eseguire il giudicato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della decisione. Per il caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Teramo, con facoltà di delega, che provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese sono compensate in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione e dell’onere di supplemento istruttorio sopportato dal ricorrente.
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Nota della Redazione
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