Inammissibile l’intervento ad adiuvandum nel reclamo ex art. 117 c.p.a. (TAR Abruzzo n. 7 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio inadempimento, il reclamo di cui all’art. 117, comma 4, c.p.a. avverso gli atti adottati dal commissario ad acta è esperibile esclusivamente dalle parti tra le quali è stata pronunciata la sentenza di merito. I terzi estranei al giudizio di ottemperanza e al reclamo non possono intervenire ad adiuvandum, ma devono impugnare gli atti del commissario con l’azione di annullamento ai sensi dell’art. 29 c.p.a., qualora ne abbiano interesse. La declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue alla piena soddisfazione della pretesa sostanziale azionata, intervenuta dopo la proposizione del reclamo. Le spese del reclamo possono essere dichiarate non ripetibili quando il provvedimento satisfattivo sia stato adottato nel termine assegnato e la liquidazione delle spese del giudizio di merito sia già stata disposta.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune di Roccaraso sull’istanza di approvazione di un piano attuativo per la realizzazione di un campo da mini golf. Il Tribunale, con sentenza, aveva ordinato al Comune di provvedere e, successivamente, aveva nominato un commissario ad acta assegnando il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento.
Avverso gli atti interlocutori del commissario, la ricorrente aveva proposto reclamo ai sensi dell’art. 117, comma 4, c.p.a., al quale aveva spiegato intervento ad adiuvandum la società beneficiaria del finanziamento per la realizzazione dell’opera. Nelle more del giudizio, il commissario approvava il piano attuativo e la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del reclamo, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Comune alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’ammissibilità dell’intervento spiegato dalla società interveneente, qualificatasi come soggetto beneficiario del finanziamento erogato per la realizzazione dell’opera. Ha richiamato l’art. 114, comma 6, c.p.a., applicabile analogicamente anche al rito avverso il silenzio, secondo cui solo le parti tra le quali è stata pronunciata la sentenza possono proporre reclamo avverso gli atti del commissario ad acta. I terzi estranei al giudizio, invece, devono impugnare tali atti nelle forme ordinarie ai sensi dell’art. 29 c.p.a., trattandosi di atti amministrativi impugnabili con l’azione di annullamento.
Da tale premessa il Tribunale ha tratto la conseguenza che l’intervento ad adiuvandum spiegato dalla società nel giudizio di reclamo è inammissibile, perché il soggetto che non è stato parte del giudizio di merito non può avvalersi del rimedio speciale del reclamo previsto per le sole parti del giudizio. La posizione giuridica del terzo, ove lesa dagli atti commissariali, trova tutela nella distinta sede dell’impugnazione ex art. 29 c.p.a.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la pretesa della ricorrente ha trovato piena soddisfazione con l’approvazione del piano attuativo da parte del commissario, intervenuta nel termine assegnato con la precedente ordinanza collegiale. Ha dichiarato, pertanto, cessata la materia del contendere in relazione al reclamo. Quanto alle spese, ha disposto la non ripetibilità nei confronti del Comune, valorizzando la circostanza che il commissario aveva concluso il procedimento nel termine assegnato e che le spese del giudizio di merito erano già state liquidate in favore della ricorrente con la sentenza di accoglimento. Il versamento del contributo unificato non è stato incluso tra le spese ripetibili.
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Nota della Redazione
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