Trasformazione di società in house in azienda speciale consortile e accertamento istruttorio sulla cessazione della materia del contendere (TAR Abruzzo n. 394 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata sulla base della mera allegazione di parte, quando la parte ricorrente — nel caso di specie, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — si opponga espressamente, deducendo la permanenza dell’interesse al ricorso. In tale evenienza, il giudice amministrativo è tenuto a disporre un’istruttoria volta ad acquisire la documentazione comprovante l’avvenuto affidamento del servizio a soggetti terzi e le controdeduzioni del ricorrente, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per una pronuncia dichiarativa dell’intervenuta cessazione.
Il Fatto
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato, chiedendone la sospensione, la delibera del consiglio comunale con cui un Comune abruzzese ha disposto la trasformazione di una società a responsabilità limitata, operante in regime di in house providing, in azienda speciale consortile, con approvazione del nuovo statuto. Nel corso del giudizio, l’azienda speciale consortile risultante dalla trasformazione ha depositato una memoria con cui ha rappresentato che, medio tempore, i Comuni consorziati avevano affidato il servizio integrato di gestione urbana — incluso lo smaltimento dei rifiuti — a soggetti terzi, e ha concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere.
All’udienza pubblica, l’Autorità Garante si è opposta alla richiesta, insistendo per l’accoglimento del ricorso. Il Tribunale ha pertanto ritenuto necessario approfondire l’effettiva portata dell’affidamento sopravvenuto e la persistenza dell’interesse al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la cessata materia del contendere postula il venir meno di ogni utilità della pronuncia e presuppone l’accertamento che la sopravvenienza dedotta dalla parte resistente abbia integralmente satisfatto la pretesa azionata. Tale accertamento non può, tuttavia, essere compiuto sulla sola base della prospettazione dell’azienda speciale consortile, tanto più quando la parte ricorrente — organo indipendente preposto alla tutela della concorrenza — si opponga espressamente e rivendichi la permanenza del proprio interesse alla decisione.
Il Collegio ha, quindi, disposto un’istruttoria articolata: ha ordinato al Comune e all’azienda speciale consortile il deposito della documentazione atta a dimostrare l’avvenuto affidamento del servizio integrato di gestione urbana in favore della società in house indicata nella memoria, e ha contestualmente richiesto all’AGCM una relazione di controdeduzioni, al fine di valutare con piena cognizione se ricorrano i presupposti per una pronuncia dichiarativa dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Gli adempimenti istruttori sono stati assegnati con termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte. La trattazione del merito è stata contestualmente rinviata all’udienza pubblica del 9 aprile 2027, con riserva al definitivo di ogni determinazione in rito, nel merito e sulle spese.
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Nota della Redazione
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