Liquidazione compenso verificatore in giudizio di ottemperanza per il bonus Carta Docente (TAR Abruzzo n. 358 dell’11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione del compenso al verificatore nominato nel giudizio amministrativo è effettuata dal collegio con decreto, tenuto conto dei criteri di cui agli artt. 49 e ss. del d.P.R. n. 115/2002 e delle tariffe del D.M. n. 140/2012. L’importo è determinato in via forfettaria, valutando il grado di complessità dell’incarico, l’impegno richiesto, il valore tecnico della relazione depositata e il risultato ottenuto. Il compenso così liquidato è posto a carico della parte soccombente nel giudizio nel quale la verificazione è stata disposta. La natura accessoria dell’incarico comporta una valutazione sintetica dei criteri tariffari, che non richiede una puntuale applicazione delle singole voci.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal giudizio di ottemperanza promosso dalla ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, per ottenere l’esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Pescara avente ad oggetto il riconoscimento del cosiddetto “Bonus Carta Docente”. Nell’ambito di tale giudizio, il collegio aveva disposto una verificazione, affidandone l’esecuzione a un funzionario della Prefettura di Pescara. Il verificatore, dopo aver depositato la propria relazione, ha avanzato istanza di liquidazione del compenso professionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha esaminato la richiesta di liquidazione presentata dal verificatore, funzionario della Prefettura di Pescara, depositata in data 6 febbraio 2026. Il collegio ha proceduto alla determinazione del compenso facendo applicazione dei criteri generali previsti dagli artt. 49 e ss. del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia) e delle disposizioni tariffarie contenute nel D.M. n. 140/2012.
Nella valutazione, il tribunale ha considerato il grado di lieve complessità dell’incarico, l’impegno richiesto al verificatore, il valore tecnico della relazione depositata e il risultato conseguito nell’ambito del giudizio di ottemperanza. Tali elementi hanno indotto il collegio a ritenere congrua la liquidazione di un importo complessivo di euro 400,00, determinato in misura forfettaria senza una dettagliata applicazione delle singole voci tariffarie.
Il collegio ha quindi disposto che la somma liquidata fosse posta a carico della parte soccombente nel giudizio nel quale la verificazione è stata disposta, conformemente al principio per cui le spese relative agli adempimenti istruttori disposti dal giudice gravano sulla parte che ha visto rigettare le proprie difese.
Con il decreto collegiale, il tribunale ha pertanto liquidato in favore del verificatore l’importo di euro 400,00 complessivi, ponendo tale somma a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, parte soccombente nel giudizio di ottemperanza.
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Nota della Redazione
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