Permesso di soggiorno: il giudice valuta la pretesa sostanziale anche sui fatti sopravvenuti (TAR Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 76 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno deve essere interpretata in funzione sostanzialistica: il giudice è chiamato a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata, e non la mera legittimità formale dell’atto impugnato. Ne consegue che l’Amministrazione procedente ha il preciso onere di tenere conto di elementi nuovi forniti dall’interessato, anche successivamente all’emanazione del provvedimento di rigetto. La stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di un contratto di comodato d’uso gratuito di durata triennale integrano circostanze sopravvenute idonee a legittimare la richiesta di regolarizzazione ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, ove non emergano elementi di pericolosità sociale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto con cui il Questore della provincia di Pescara aveva rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Avverso tale diniego, proponeva ricorso e successivi motivi aggiunti, deducendo il sopravvenuto mutamento della propria situazione personale e lavorativa.
L’Amministrazione, in un primo momento, in regime di autotutela, annullava il provvedimento originario, ma emanava un nuovo decreto di rigetto, parimenti gravato con ulteriori motivi aggiunti. Il ricorrente chiedeva pertanto la sospensione cautelare dell’efficacia di quest’ultimo provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha accolto l’istanza cautelare, richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato, espresso tra gli altri dall’Adunanza Plenaria n. 3 del 2011 e dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8580 del 2022 e n. 10137 del 2024, secondo cui la verifica giurisdizionale non può limitarsi alla legittimità formale dell’atto, ma deve estendersi alla fondatezza della pretesa sostanziale.
In tale prospettiva, il Collegio ha ritenuto che il ricorrente avesse dimostrato il possesso dei requisiti per il rilascio del titolo, avendo prodotto un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con decorrenza successiva al primo diniego e un contratto di comodato d’uso gratuito di durata triennale per l’immobile ove risiede. Tali elementi, sopravvenuti rispetto all’istruttoria, avrebbero dovuto essere oggetto di rivalutazione da parte dell’Amministrazione.
Valutata l’insussistenza di elementi, anche presuntivi, di pericolosità sociale, il Tribunale ha ritenuto sussistente il periculum in mora, data la natura e il rango degli interessi coinvolti, e ha disposto la sospensione dell’atto impugnato, ordinando il riesame nel termine perentorio di trenta giorni.
La decisione si fonda, inoltre, sull’obbligo dell’Amministrazione di considerare i fatti sopravvenuti, anche successivi all’adozione del provvedimento, quale corollario del principio di buon andamento e della natura d’ufficio del procedimento di regolarizzazione.
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Nota della Redazione
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