Accesso agli atti della ditta fornitrice in contenzioso con la ASL: sussiste l’interesse diretto, concreto e attuale (TAR Abruzzo n. 327 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La società fornitrice di materiali e presidi sanitari, che abbia in corso un contenzioso civile con l’Azienda Sanitaria Locale per il pagamento dei compensi, è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti ex art. 22 della legge n. 241/1990, riguardanti le delibere e i contratti stipulati in esecuzione delle stesse. L’accesso ai documenti amministrativi, finalizzato alla tutela delle proprie posizioni giuridiche in sede giudiziaria, non può essere limitato dal mero rilascio parziale della documentazione richiesta. In caso di accoglimento della domanda, l’Amministrazione è tenuta a rilasciare la documentazione ancora non ostesa nel termine fissato dal giudice, ex art. 116, comma 4, c.p.a., con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Una società fornitrice di materiali e presidi sanitari, in ragione di un contenzioso civile pendente con la ASL per i compensi dovuti, presentava un’istanza di accesso agli atti del 6 febbraio 2026, volta a ottenere copia delle delibere, dei contratti e delle autorizzazioni. A fronte del silenzio dell’Amministrazione, la società impugnava il silenzio-diniego formatosi, sostenendo la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale alla visione della documentazione, e chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio, eccependo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo già rilasciato gli atti richiesti. La ricorrente, tuttavia, precisava che mancavano all’appello la delibera n. 1706 del 31 agosto 2024 e i contratti stipulati in esecuzione delle delibere.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha ritenuto il ricorso fondato, evidenziando che la società istante, in qualità di fornitrice dell’Amministrazione sanitaria, è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso alla documentazione richiesta, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, proprio in ragione del contenzioso in corso sui compensi dovuti.
La pendenza della lite civile configura, infatti, una posizione qualificata e differenziata che legittima l’accesso agli atti relativi all’attività contrattuale dell’Amministrazione. Il Collegio ha pertanto chiarito che il diritto di accesso non può ritenersi soddisfatto dal mero rilascio parziale dei documenti, laddove residui documentazione non ostesa e specificamente indicata dall’istante.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di rilasciare alla società ricorrente copia dei documenti ancora non ostesi, ovvero la delibera n. 1706 del 31 agosto 2024 e i contratti stipulati in esecuzione delle delibere, nel termine di trenta giorni. Il Collegio ha altresì espresso la riserva di nominare un commissario ad acta, su istanza della società, in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, e ha condannato la resistente al pagamento delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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