Rimessione al ruolo ordinario e verificazione tecnica sulle opere del concessionario decaduto (TAR Abruzzo n. 328 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è matura per la decisione la causa nella quale il ricorrente contesti, sotto il profilo eminentemente tecnico, l’effettiva amovibilità delle opere oggetto di un ordine di rimozione, allorché l’accertamento di tale presupposto di fatto risulti decisivo ai fini della legittimità del provvedimento impugnato. In tal caso, il giudice amministrativo, pur adito in una sessione dedicata allo smaltimento dell’arretrato, deve rimettere la causa al Presidente della Sezione competente affinché valuti l’opportunità di disporre un approfondimento istruttorio nella forma della verificazione o della consulenza tecnica d’ufficio, nel contraddittorio tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente, socio accomandatario unico e legale rappresentante della società concessionaria del demanio marittimo del Comune di Vasto, dichiarata definitivamente decaduta dal titolo concessorio a seguito di sentenza del Consiglio di Stato, impugnava due ordinanze dirigenziali comunali. I provvedimenti intimavano la rimozione dei manufatti presenti sulla porzione di litorale precedentemente gestita e, con successiva integrazione, differivano i termini per l’esecuzione, distinguendo tra ostacoli e recinzioni da rimuovere entro il 31 maggio 2023 e ulteriori opere, tra cui un manufatto ad uso attività commerciale, cabine, bagni, piattaforme e camminamenti, da completare entro il 3 novembre 2023.
La società deduceva, tra i motivi di ricorso, la carenza di istruttoria, sostenendo che i beni oggetto dell’ordine di rimozione fossero già stati acquisiti in proprietà allo Stato ai sensi dell’art. 49 cod. nav., e l’incompetenza del Comune a ordinare la demolizione delle opere inamovibili o di difficile rimozione. Nel giudizio intervenivano ad opponendum altra società, interessata all’assegnazione della concessione, e il socio accomandante della medesima società ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, pur rilevando la complessità dei fatti sottesi alla controversia, non ha ritenuto la causa matura per la decisione. L’approfondimento richiesto concerne gli aspetti tecnici relativi all’effettiva amovibilità o meno delle opere oggetto dell’ordine di rimozione, circostanza contestata dal ricorrente e potenzialmente decisiva. Tale accertamento, implicando valutazioni che esulano dalla limitata cognizione del Collegio in sede di smaltimento dell’arretrato, rende opportuno un approfondimento istruttorio nella forma della verificazione o della consulenza tecnica d’ufficio, da svolgersi nel contraddittorio tra le parti.
Il Tribunale ha quindi disposto il rinvio della discussione della causa, rimettendo al Presidente della Sezione ogni valutazione in ordine all’eventuale reinserimento della stessa nel ruolo ordinario, affinché sia il Collegio competente a deliberare sullo svolgimento dell’istruttoria. La pronuncia richiama, in termini, il precedente del TAR Lazio, sez. II stralcio, ordinanza 19 aprile 2024, n. 7800, che già aveva adottato un simile provvedimento per ragioni di univocità istruttoria e decisionale.
L’ordinanza, di natura meramente processuale e ordinatoria, non incide pertanto sul merito delle contestazioni sollevate, limitandosi a garantire che la complessa questione dell’amovibilità dei manufatti venga valutata dal Collegio competente all’esito dell’eventuale istruzione tecnica.
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Nota della Redazione
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