Ottemperanza per la carta del docente: il giudice amministrativo ordina l’esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro (TAR Abruzzo n. 324 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente supplente il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione costituisce titolo esecutivo ai fini del giudizio di ottemperanza, senza necessità dell’apposizione della formula esecutiva. L’Amministrazione non può giustificare la propria inottemperanza invocando la competenza di altro organo del medesimo Ministero, atteso che il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento finale o a trasmettere gli atti all’organo competente. Decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, va nominato un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione inerte.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva l’esecuzione della sentenza n. 72/2025 del Tribunale di Chieti, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, prevista dall’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015, per gli anni scolastici specificati nel giudicato. Il Ministero dell’istruzione e del merito, costituitosi in giudizio, non aveva dato corso all’ottemperanza entro il termine di legge, determinando la proposizione del ricorso dinanzi al TAR ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato la ricorrenza dei presupposti per la decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., stante la manifesta fondatezza del ricorso e l’esistenza di un orientamento conforme già espresso in numerose pronunce, tra cui la sentenza n. 267 del 2025 del medesimo TAR.
Quanto al merito, il Collegio ha evidenziato la presenza del titolo giudiziale e la mancata ottemperanza dell’Amministrazione, con superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La norma, calibrata sul processo civile, è stata ritenuta applicabile al giudizio di ottemperanza con i necessari adattamenti: l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. esclude espressamente la necessità della formula esecutiva, sicché il titolo è direttamente esecutivo.
Il Tribunale ha inoltre respinto ogni possibile eccezione fondata sulla competenza di altro organo del Ministero, richiamando l’art. 6, comma 1, lettera e), legge n. 241/1990, in base al quale il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente. Ne consegue che l’inottemperanza non può essere giustificata da ragioni organizzative interne all’Amministrazione.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, ordinando al Ministero di procedere all’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario mediante accreditamento delle somme in carta elettronica del docente entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Chieti. Il Collegio ha escluso la condanna alle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., stante l’importo contenuto e la produzione di interessi. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale connessi alla vicenda.
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Nota della Redazione
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