Stabilizzazione dei ricercatori universitari esclusa dall’art. 20 d.lgs. n. 75/2017 (TAR Abruzzo n. 317 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017 costituisce istituto di carattere eccezionale e derogatorio rispetto alle ordinarie modalità di accesso al pubblico impiego, non applicabile ai ricercatori universitari. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari è soggetto al regime di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 165/2001 e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione della norma sulla stabilizzazione con accesso diretto. La disciplina attribuisce rilevanza, ai fini dell’anzianità triennale, al solo rapporto di servizio prestato “alle dipendenze” dell’amministrazione tramite forme contrattuali che si attuano attraverso un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di contratti da ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara dal 2011, aveva chiesto l’accertamento del diritto all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e alla sottoposizione alla procedura di valutazione di cui all’art. 24, comma 5, l. n. 240/2010. La domanda si fondava sul mancato utilizzo, da parte dell’Ateneo, della procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017, che consente alle amministrazioni di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti di servizio.
La ricorrente contestava la mancata decisione dell’Università, prospettando violazioni del diritto europeo — con specifico riferimento alla direttiva n. 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato — e sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3, l. n. 240/2010 per violazione degli artt. 3, 9 e 33 Cost.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, culminato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 8008 dell’8.7.2023, che ha chiuso la questione anche dopo la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 15.12.2022 nelle cause riunite C-40/20 e C-173/20. La circolare n. 3 del 2017 del Ministro della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione ha stabilito che le categorie di personale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 165/2001 — nel cui novero rientrano, per effetto della modifica apportata dall’art. 22, comma 16, d.lgs. n. 75/2017, “i professori e ricercatori universitari” — rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti.
Ne consegue che la stabilizzazione ex art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017 non può trovare applicazione nei confronti dei ricercatori universitari. Il giudice amministrativo ha evidenziato che la stabilizzazione costituisce un istituto di carattere eccezionale e derogatorio delle ordinarie modalità di accesso al pubblico impiego, con la conseguenza che la relativa disciplina non è estendibile a rapporti di lavoro che si svolgono sotto il regime di diritto pubblico.||DSML||
La norma, inoltre, attribuisce rilevanza, ai fini dell’anzianità triennale, al solo rapporto di servizio prestato “alle dipendenze” dell’amministrazione tramite forme contrattuali che si attuano attraverso un rapporto di lavoro subordinato. Il Collegio ha richiamato, sul punto, la giurisprudenza del T.A.R. Sardegna, sez. I, n. 154 del 3/03/2023, secondo cui la procedura di stabilizzazione mediante accesso diretto non consente di ricomprendere attività svolte sulla base di contratti per assegni di ricerca o meri contratti d’opera.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione del fatto che, all’epoca della proposizione del ricorso, la giurisprudenza non era ancora consolidata.
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Nota della Redazione
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