Necessaria rivalutazione dell’istanza dopo l’annullamento giurisdizionale: il riesame non è mero atto consequenziale (TAR Abruzzo n. 60 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo impone all’Amministrazione l’obbligo di conformarsi alla sentenza, esercitando nuovamente il potere con un esame completo e attuale dell’istanza. Il successivo provvedimento di riesame non può risolversi in una mera conferma del diniego originario, ma deve dar conto di una rinnovata e autonoma istruttoria, nella quale siano specificamente considerate le ragioni poste a fondamento della pronuncia di annullamento e rivalutati tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, ivi compresi quelli sottesi all’installazione di un impianto di telecomunicazioni. La mancata rinnovazione dell’istruttoria, ancorata a un asserito adempimento della sentenza, integra un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, aveva presentato istanza per l’installazione di una Stazione Radio Base (SRB) nel territorio del Comune di Frisa, avanzando richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 e ss. del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. L’Amministrazione comunale aveva inizialmente negato il rilascio del titolo abilitativo, ma tale diniego era stato annullato dal TAR Abruzzo con sentenza n. 371 del 2025. In seguito a tale pronuncia, il SUAP Sangro Aventino aveva indetto una nuova conferenza di servizi, all’esito della quale era stato adottato un nuovo provvedimento di diniego, presentato come atto di adempimento della precedente sentenza di annullamento. Avverso tale determinazione e gli atti connessi, la società proponeva ricorso, chiedendo altresì la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento e l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza originaria.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale, pur non entrando nel merito delle singole censure, ha ritenuto sussistenti i presupposti per una definizione della controversia nella sede di merito, fissando l’udienza pubblica di trattazione. La scelta di non delibare compiutamente l’istanza cautelare, ma di rinviare direttamente al giudizio di merito, è fondata sulla valutazione della complessità delle questioni giuridiche prospettate, che richiedono un esame approfondito e non consentono una sommaria delibazione in sede incidentale.
Il collegio ha considerato la particolare natura dell’atto impugnato, adottato in un contesto di riesame successivo ad annullamento giurisdizionale. Tale circostanza impone di verificare se l’Amministrazione abbia realmente esercitato una nuova potestà valutativa o se, invece, abbia inteso reiterare il diniego, richiamando acriticamente le precedenti motivazioni. Sotto questo profilo, il giudizio di merito sarà chiamato ad accertare la legittimità del procedimento di secondo grado, con particolare riguardo alla corretta rinnovazione dell’istruttoria e alla completezza della motivazione del nuovo provvedimento.
Rileva, inoltre, la dedotta violazione delle regole procedimentali in materia di conferenza di servizi, con riferimento ai termini di trasmissione del verbale e alla mancata allegazione formale del documento comunale alla versione definitiva. Tali profili, se confermati, potrebbero incidere sulla stessa validità del procedimento e rendere l’atto finale illegittimo per vizi propri, a prescindere dalla fondatezza delle ragioni sostanziali poste a base del diniego.
Il Tribunale ha, infine, ravvisato la necessità di approfondire il rapporto tra l’atto impugnato e la sentenza di annullamento, in quanto l’eventuale discrepanza tra l’obbligo di conformazione derivante dalla pronuncia e l’effettivo contenuto del nuovo provvedimento potrebbe configurare un’ipotesi di elusione del giudicato, ulteriormente sintomatica del vizio di eccesso di potere. La definizione nel merito, con trattazione congiunta di tutte le questioni, è stata ritenuta la soluzione più idonea per garantire una tutela piena ed effettiva alla parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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