Valutazione militare: la flessione del giudizio non richiede analitica motivazione se la scheda è armonica (TAR Abruzzo n. 260 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di documentazione caratteristica dei militari, il giudizio complessivo espresso dal compilatore e dal revisore è congruamente motivato allorquando risulti in rapporto di armonia con i singoli giudizi resi per ciascuna delle voci delle qualità considerate, ex art. 1025 d.lgs. n. 66/2010. La scheda valutativa non deve riportare un elenco analitico di fatti o circostanze relativi alla carriera, ma raccogliere un giudizio sintetico sulle caratteristiche riscontrate nel periodo valutativo. Le valutazioni periodiche sono autonome e indipendenti le une dalle altre, potendo le doti del militare subire variazioni nel tempo; non sussiste alcun affidamento tutelato al mantenimento della qualifica conseguita. I giudizi dei superiori gerarchici hanno natura soggettiva e opinabile, espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo in caso di evidente contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà o macroscopico travisamento dei presupposti di fatto.
Il Fatto
Una militare del Corpo delle Capitanerie di Porto, in servizio presso la Capitaneria di Pescara, impugnava la scheda valutativa n. d’ordine 3, relativa al periodo 2013-2014, ricompilata dopo l’annullamento d’ufficio della precedente scheda n. 11, con cui il giudizio finale era stato ridotto da “eccellente” a “superiore alla media”. La ricorrente lamentava la disarmonia tra i giudizi intermedi e la qualifica finale, l’omessa valutazione di un secondo incarico e la mancata motivazione della flessione valutativa.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la scheda valutativa militare è congruamente motivata, ex art. 1022, comma 2, cod. ordinamento militare, quando sia in rapporto di armonia con i giudizi intermedi, senza necessità di un’elencazione analitica di fatti o episodi. Nel caso di specie, la nuova scheda n. 3 risultava coerente, essendo il giudizio finale “superiore alla media” simmetrico rispetto alle valutazioni intermedie, con ciò ripristinandosi l’armonia che aveva determinato l’annullamento della precedente scheda.
La Corte ha poi ribadito la natura soggettiva dei giudizi espressi dai superiori gerarchici, qualificandoli come espressione di discrezionalità tecnica sottratta al sindacato di merito del giudice amministrativo, salvo che emergano elementi sintomatici dell’eccesso di potere quali arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti. Tali vizi non sono stati riscontrati nella fattispecie, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Amministrazione.
Quanto alla dedotta omessa valutazione di un secondo incarico e dei profili curriculari, la motivazione è stata ritenuta sufficiente, non essendo necessario menzionare fatti o circostanze in cui il militare abbia tenuto una condotta conforme alla tipologia del giudizio riportato. Infine, la Corte ha escluso la possibilità di configurare un affidamento tutelato al mantenimento della qualifica superiore: le valutazioni periodiche sono autonome e la flessione del giudizio non è di per sé illegittima, potendo le qualità subire variazioni anche in relazione alle mansioni svolte.
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Nota della Redazione
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