Il 30% dell’art. 10, comma 3, l. n. 157/1992 è soglia minima, non massima (TAR Abruzzo n. 254 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale destinata a protezione della fauna selvatica dall’art. 10, comma 3, l. n. 157/1992 costituisce una soglia minima di tutela, non un limite massimo invalicabile all’estensione dei divieti di attività venatoria. La richiesta del proprietario di sottrarre il proprio fondo all’esercizio venatorio ai sensi dell’art. 15, comma 4, l. n. 157/1992 deve essere accolta se non ostacola l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, senza che il raggiungimento della predetta quota possa fondare un automatismo preclusivo. Le ragioni etiche e morali del proprietario, in linea con i principi CEDU, sono idonee a giustificare l’esclusione del fondo, purché non contrastino con la pianificazione.
Il Fatto
La proprietaria di un fondo sito nel Comune di Nocciano presentava istanza alla Regione Abruzzo per ottenere il divieto di esercizio dell’attività venatoria sul proprio terreno, ai sensi dell’art. 15, comma 4, l. n. 157/1992. La Regione rigettava l’istanza con determinazione del 2021, ritenendo la richiesta non adeguatamente motivata. Il TAR, adito in sede cautelare, accoglieva l’istanza e ordinava il riesame, evidenziando la mancata valutazione della compatibilità con il piano faunistico venatorio. Ad esito del riesame, la Regione confermava il rigetto, aggiungendo un nuovo motivo: il contrasto con la pianificazione venatoria per il raggiungimento della quota del 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica. Avverso tale atto la ricorrente proponeva motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il primo diniego stato superato dal provvedimento confermativo adottato in esecuzione dell’ordinanza di remand. Nel merito, il Collegio esamina il ricorso per motivi aggiunti, accogliendo le censure relative alla erronea interpretazione della quota del 30 per cento di cui all’art. 10, comma 3, l. n. 157/1992.
La norma, nel prevedere che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fissa una percentuale minima di tutela, non un tetto massimo. L’interpretazione letterale e sistematica, raffrontata con l’art. 10, comma 5, l. n. 157/1992 — che espressamente limita al 15 per cento le aree destinate a caccia riservata — conferma che, ove il legislatore ha voluto introdurre un limite massimo, lo ha fatto in modo esplicito. La ratio legis della protezione della fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato, impone di leggere la percentuale come soglia minima funzionale alla tutela, non come vincolo alla estensione dei divieti.
La giurisprudenza amministrativa citata dal Collegio, pur formatasi in materia di delimitazione dei parchi nazionali, afferma che le quote di territorio destinate a protezione non costituiscono limiti massimi invalicabili, ma possono essere superate. Tale principio viene esteso all’istanza del privato proprietario, non potendo le percentuali assumere valore di sbarramento alla sottrazione del fondo dall’attività venatoria.
Quanto alle ragioni etiche e scientifiche addotte dalla ricorrente, il TAR richiama i principi della Corte EDU secondo cui il proprietario non è tenuto a tollerare la caccia sul proprio fondo in contrasto con le proprie convinzioni personali e morali. L’attività venatoria, esercitata a fini prevalentemente ricreativi, non può essere imposta a chi la consideri una ingerenza nella propria sfera privata. Ne consegue che la normativa primaria consente la sottrazione del fondo anche per tali ragioni, alla sola condizione negativa della compatibilità con la pianificazione faunistico-venatoria.
Il provvedimento di conferma del rigetto risulta pertanto illegittimo per difetto di motivazione, non essendo stato circostanziato alcun concreto profilo di incompatibilità con il piano faunistico. L’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti comporta l’annullamento degli atti impugnati e l’assorbimento delle ulteriori censure e delle questioni di legittimità costituzionale prospettate.
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Nota della Redazione
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