DASPO urbano: la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento del provvedimento (TAR Abruzzo n. 239 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di accesso ai locali pubblici (cd. DASPO urbano) non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in ragione delle esigenze di celerità intrinseche alla natura preventiva della misura. La sua adozione richiede la sussistenza di una condotta idonea a porre in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, accertata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, non essendo necessaria la prova piena della commissione di reati, ma essendo sufficiente una prognosi di pericolosità basata su un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità. Il giudizio di proporzionalità e gradualità della misura va condotto con riferimento all’estensione spaziale e temporale del divieto, che non deve eccedere quanto necessario rispetto ai fatti accertati.
Il Fatto
Il Questore della Provincia di Chieti, sulla base della proposta del Commissariato di P.S. di Vasto, ha disposto nei confronti del ricorrente il DASPO urbano della durata di un anno, ai sensi dell’art. 13-bis D.L. n. 14/2017, limitatamente alla località di Vasto Marina. Il provvedimento, motivato con la pericolosità sociale del destinatario, traeva origine da un arresto in flagranza per aggressione a un operatore di polizia e da precedenti denunce per delitti contro la persona. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR, deducendo cinque motivi di ricorso e lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la carenza di motivazione e la violazione dei principi di proporzionalità e gradualità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. In primo luogo, ha chiarito che il provvedimento di DASPO non necessita della comunicazione di avvio del procedimento, in quanto la sua natura preventiva richiede una valutazione immediata delle condizioni di pericolo. La Corte ha richiamato il principio per cui il ricorrente non può limitarsi a denunciare la mancata comunicazione, ma deve allegare gli elementi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento, onere non assolto nella fattispecie.
Quanto alla legittimità della misura, il TAR ha ricordato che il DASPO urbano appartiene al diritto amministrativo della prevenzione e richiede una prognosi di pericolosità basata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo una logica del “più probabile che non”. Il giudice ha ritenuto sussistenti tali requisiti, essendo emersi a carico del ricorrente un arresto in flagranza per reati contro la persona e la frequentazione di soggetti con precedenti penali.
La Corte ha infine escluso la violazione dei principi di proporzionalità e gradualità, rilevando che la durata di un anno è inferiore al massimo edittale di due anni e che l’estensione spaziale del divieto alla sola località di Vasto Marina è congrua rispetto ai fatti accertati. La sentenza ha pertanto confermato la legittimità del provvedimento impugnato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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