Sopravvenuto difetto di interesse per avvio delle procedure di evidenza pubblica (TAR Abruzzo n. 215 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso giurisdizionale con il quale il concessionario decaduto dal demanio marittimo impugni le ordinanze di rimozione delle opere e di ripristino dello stato dei luoghi allorché, medio tempore, l’autorità giudiziaria abbia ordinato all’amministrazione l’avvio delle procedure selettive per la nuova assegnazione della concessione. La declaratoria di improcedibilità consegue alla manifestazione di volontà della parte ricorrente che riconosca la prioritaria necessità di consentire l’espletamento dell’evidenza pubblica, a tutela degli operatori economici interessati alla stagione balneare.
Il Fatto
Il ricorrente, socio accomandatario unico e legale rappresentante della società concessionaria del demanio marittimo del Comune di Vasto, dichiarata definitivamente decaduta dal titolo concessorio, impugnava due ordinanze dirigenziali con cui il Comune gli intimava la rimozione di tutte le opere presenti sull’area e il ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente deduceva, in particolare, l’incompetenza dell’ente locale, la nullità della notifica e la violazione dell’art. 49 cod. nav., sostenendo che le opere, realizzate in regime di proprietà superficiaria, sarebbero state acquisite al patrimonio dello Stato alla cessazione del rapporto concessorio.
Nel corso del giudizio, il Tribunale, con ordinanza cautelare in diversa controversia, accoglieva la domanda della società interveniente e ordinava al Comune l’avvio, senza indugio, delle procedure selettive per l’assegnazione della medesima posizione concessoria. Il ricorrente, pur ritenendo fondate le proprie ragioni, rappresentava che la pendenza del ricorso ostacolava materialmente e giuridicamente l’esecuzione di tale ordinanza, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, preso atto della manifestazione di sostanziale carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio espressa dalla parte ricorrente, ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse. L’improcedibilità discende dalla valutazione che la decisione sul ricorso non sia più idonea a soddisfare l’interesse sostanziale della parte, la quale ha espressamente riconosciuto la prioritaria necessità di consentire all’amministrazione di procedere all’esecuzione dell’ordinanza cautelare e all’espletamento delle procedure di evidenza pubblica.
La scelta del ricorrente di abbandonare il giudizio è stata considerata coerente con l’assetto degli interessi delineatosi nel corso del processo: l’avvio delle procedure selettive per la nuova assegnazione della concessione demaniale, imposto dall’autorità giudiziaria, ha reso la prosecuzione del ricorso non più utile alla tutela della posizione soggettiva azionata.
In ragione della peculiarità della vicenda e del tenore della pronuncia, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, con espressa statuizione di irripetibilità del contributo unificato versato.
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Nota della Redazione
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