Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Abruzzo n. 212 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un provvedimento di diniego deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione rilasci l’autorizzazione richiesta, ancorché in diversa ubicazione, venendo così meno l’utilità concreta della decisione. La dichiarazione di improcedibilità consegue alla valutazione dell’interesse sostanziale della parte ricorrente, che si esaurisce con il conseguimento del provvedimento favorevole. Le spese di lite, in tal caso, possono essere compensate in ragione della natura della controversia e della concorde posizione delle parti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’atto del 10 agosto 2022 con cui il Comune resistente aveva negato l’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività di servizi alla persona, mediante struttura residenziale per sedici utenti autosufficienti o parzialmente autosufficienti e semiresidenziale per dieci utenti autosufficienti. Nel corso del giudizio, l’amministrazione comunale provvedeva con determinazione n. 35 del 15 giugno 2023 a rilasciare l’autorizzazione per l’esercizio di una struttura protetta per anziani in altra ubicazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente, con memoria del 19 marzo 2026, aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, essendo sopraggiunto il rilascio dell’autorizzazione richiesta. Anche il Comune resistente aveva concordemente rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse.
Il Tribunale ha quindi applicato il disposto di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse della parte ricorrente. L’interesse alla decisione viene meno allorché il bene della vita perseguito con l’azione risulti comunque conseguito, seppure attraverso un provvedimento successivo che soddisfi l’utilità richiesta.
In ordine alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la natura della controversia, la definizione in rito del giudizio e la posizione concorde delle parti. La pronuncia è stata resa all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.
La sentenza, in conformità al disposto dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., ordina l’esecuzione della decisione da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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