Cessata materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza (TAR Abruzzo n. 194 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato ex art. 112, comma 2, cod. proc. amm., la sopravvenuta esecuzione dell’obbligo da parte dell’Amministrazione, intervenuta nel corso del giudizio, determina la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La declaratoria di cessazione presuppone l’accertamento che la pretesa azionata abbia trovato integrale soddisfazione. In tale evenienza, le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, la quale, con la propria inerzia, ha reso necessario il ricorso per l’ottemperanza, dovendosi liquidare in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Lanciano il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere alla ricorrente, docente precaria, il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato, oltre interessi e rivalutazione. L’Amministrazione, rimasta inerte, non aveva dato esecuzione al giudicato, sicché l’interessata aveva proposto ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
Costituendosi, l’Amministrazione aveva rappresentato di aver provveduto nel mese di gennaio, insistendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Nella camera di consiglio il difensore della ricorrente aveva confermato l’avvenuto pagamento, chiedendo tuttavia la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite per soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per la declaratoria di cessata materia del contendere, accertando che la pretesa creditoria azionata in sede di ottemperanza aveva trovato integrale soddisfazione con il pagamento eseguito dall’Amministrazione nel gennaio 2026. L’esito del giudizio, pertanto, non dipendeva da una pronuncia nel merito: l’oggetto della controversia era venuto meno per effetto dell’intervenuto adempimento tardivo.
Quanto alle spese di lite, il giudice ha richiamato il criterio della soccombenza virtuale, affermando che l’Amministrazione, con la sua prolungata inerzia, aveva dato causa al ricorso per l’ottemperanza: l’adempimento sopravvenuto, infatti, non elide la necessità di accollare all’ente inadempiente le spese del giudizio resosi necessario per ottenere l’esecuzione del giudicato. La liquidazione è stata effettuata in misura forfetaria, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La decisione si pone in continuità con l’orientamento per cui, nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto adempimento successivo alla proposizione del ricorso non comporta l’assenza di una parte soccombente: la soccombenza va valutata con riguardo alla situazione esistente al momento della proposizione del ricorso, quando l’inerzia dell’Amministrazione rendeva fondata l’azione esecutiva.
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Nota della Redazione
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