Il conferimento di incarico professionale a un ente pubblico non è potestà amministrativa, difetta la giurisdizione del TAR (TAR Abruzzo n. 190 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico a un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente medesimo costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di parasubordinazione, da ricondurre al lavoro autonomo, anche nell’ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo e il professionista riceva direttive e istruzioni dall’ente. Gli atti che costituiscono, modificano o estinguono tali rapporti hanno natura non autoritativa, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario. Ne deriva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con salvezza degli effetti della domanda nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente di una A.S.L., chiedeva all’ente di appartenenza, il 30 gennaio 2025, di poter instaurare con la medesima un rapporto di collaborazione non retribuito dopo il pensionamento, ai sensi dell’art. 5, comma 9, D.L. 95/2012. Il 14 marzo 2025 la A.S.L. trasmetteva un parere favorevole all’instaurazione del rapporto, a determinate condizioni.
Nel silenzio dell’ente sull’adozione di una determinazione conclusiva del procedimento, la ricorrente sollecitava un provvedimento definitivo, senza esito. Proponeva quindi ricorso avverso il silenzio. Nelle more, la A.S.L. adottava un provvedimento di diniego definitivo, impugnato con motivi aggiunti. Alla camera di consiglio, la causa era trattenuta in decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato come, a prescindere dalla sopravvenuta adozione dell’atto conclusivo del procedimento — circostanza che avrebbe reso improcedibile la domanda avverso il silenzio — il ricorso e i motivi aggiunti siano comunque inammissibili per difetto di giurisdizione.
Richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 4 del 2007, n. 19550 del 2010 e n. 11141 del 2012, e ribadito dalle Sezioni Unite n. 9314 del 2022, il Collegio ha evidenziato che il conferimento di un incarico a un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente configura esercizio di autonomia privata, non già di potestà amministrativa. Ne deriva che gli atti che costituiscono, modificano o estinguono tali rapporti non hanno natura autoritativa.
La conseguenza è che la controversia, avente ad oggetto la costituzione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha pertanto dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, disponendo la salvezza degli effetti della domanda nei limiti e termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm., con compensazione delle spese in ragione della particolarità della questione.
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Nota della Redazione
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