Iscrizione ad anni successivi al primo di Medicina: necessaria selezione locale concorsuale basata sui crediti, non sullo scorrimento della graduatoria nazionale (TAR Abruzzo n. 191 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammissione agli anni successivi al primo del corso di laurea a programmazione nazionale non costituisce una mera prosecuzione dell’immatricolazione, ma postula una selezione locale, distinta da quella nazionale di primo ingresso. L’Ateneo è tenuto a pubblicare avvisi pubblici periodici per la copertura dei posti che si rendono vacanti per cause tipizzate (rinunce, trasferimenti, passaggi), nel limite dei posti disponibili per ciascuna coorte. La selezione deve essere condotta in modo concorrenziale e comparativo, assumendo quale criterio esclusivo la valutazione dei crediti formativi e delle propedeuticità maturate dagli aspiranti, senza attribuire alcuna preferenza o riserva a coloro che risultino collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale di prima immatricolazione. È illegittima, pertanto, la prassi dell’Ateneo di coprire i posti disponibili per gli anni successivi mediante il mero scorrimento di tale graduatoria.
Il Fatto
La ricorrente, laureata di primo livello, presentava istanza all’Università per l’immatricolazione a un anno successivo al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, previa valutazione dei crediti formativi conseguiti. L’Ateneo respingeva la domanda, deducendo l’assenza di posti disponibili a seguito di periodica ricognizione e la mancata pubblicazione di avvisi o bandi per trasferimenti. La ricorrente impugnava il diniego, unitamente agli atti presupposti, deducendo la violazione della normativa di settore e il contrasto con l’orientamento giurisprudenziale del Tribunale, e chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di valutare i crediti maturati. L’Università si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale premette che la nuova disciplina del D.Lgs. n. 71 del 2025, relativa al “semestre filtro”, non incide sulla controversia, riguardante l’accesso ad anni successivi al primo. Nel merito, il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento, da ultimo ribadito in numerose pronunce, secondo cui la disciplina del D.M. 583/2022 (all. 2, punti 12 e 13) impone all’Ateneo, per la copertura dei posti vacanti in anni successivi al primo, l’espletamento di una procedura selettiva locale di tipo concorsuale e comparativo, previa pubblicazione di appositi avvisi.
La Corte osserva che tale selezione deve fondarsi esclusivamente sul riconoscimento dei crediti formativi e delle propedeuticità, e non già sulla posizione conseguita nella graduatoria nazionale di primo ingresso. La graduatoria nazionale ha la funzione di selezionare gli studenti provenienti dalla scuola secondaria per l’accesso al primo anno e non può essere utilizzata per individuare gli aspiranti all’ammissione ad anni successivi, pena il ritorno a un modello già superato dall’Adunanza plenaria n. 1 del 2015. Tale conclusione, evidenzia il Tribunale, è coerente con l’art. 11 della legge n. 341 del 1990, che affida all’autonomia didattica di ciascun ateneo la valutazione del percorso formativo già compiuto dallo studente.
Quanto alla previsione che ammette alla procedura anche gli studenti collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale, il Tribunale chiarisce che essa non introduce alcuna riserva o diritto di precedenza, ma è volta solo a eliminare una disparità di trattamento in loro danno, consentendone la partecipazione alla selezione. Il successivo scorrimento della graduatoria opera esclusivamente per i posti che si liberano al primo anno, non per quelli vacanti negli anni successivi.
Il Collegio ritiene il ricorso fondato, nei limiti in cui l’Ateneo dovrà riesaminare l’istanza alla luce dei principi enunciati, procedendo alla ricognizione dei posti disponibili, esclusa ogni precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale. Il Tribunale tutela altresì la posizione degli studenti già ammessi, la cui situazione non è di reale controinteresse, dovendo l’Università, in sede di riesame, salvaguardare l’affidamento maturato, anche attraverso una conferma in sovrannumero, per non vanificare gli esami già sostenuti. Rigetta, invece, le censure volte a ottenere un’immediata immatricolazione al di fuori di un contesto procedimentale selettivo, assorbendo le restanti doglianze. Le spese di lite sono compensate.
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Nota della Redazione
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