Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta in caso di inadempimento (TAR Abruzzo n. 184 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro emessa dal giudice ordinario, una volta passata in giudicato, è titolo esecutivo azionabile davanti al giudice amministrativo con il giudizio di ottemperanza. L’inerzia dell’amministrazione debitrice oltre il termine di legge legittima l’accoglimento del ricorso, con l’ordine di adempiere entro un termine assegnato e la nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, con spese a carico dell’amministrazione soccombente e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
A seguito di servizio prestato con contratti a tempo determinato, il Tribunale di Pescara aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con sentenza passata in giudicato, ad assegnare alla ricorrente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per un importo di €500,00, oltre interessi e rivalutazione. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo senza che l’amministrazione avesse provveduto, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, nonostante la costituzione in giudizio dell’amministrazione e la relazione sull’attivazione della procedura esecutiva, l’ottemperanza al giudicato non risultava ancora avvenuta alla data della camera di consiglio. Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, ritenendo fondata la richiesta di esecuzione forzata nei confronti del Ministero.
Nella decisione, il giudice amministrativo ha ordinato all’amministrazione di procedere al pagamento in favore della ricorrente della somma dovuta, mediante l’assegnazione della carta elettronica, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Pescara, con facoltà di delega a un funzionario, assegnando un ulteriore termine di sessanta giorni per l’adempimento. Le eventuali spettanze del commissario, poste a carico dell’amministrazione soccombente, sono state riservate a separata liquidazione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la condanna dell’amministrazione resistente, liquidandole in €200,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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