Il potere sanzionatorio del Comune verso il concessionario della riscossione (TAR Abruzzo n. 176 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 47 del D.Lgs. n. 112 del 1999 attribuisce il potere sanzionatorio per il ritardato versamento dei tributi riscossi all’Ente creditore, titolare del relativo tributo, che può essere sia lo Stato sia il Comune concessionario del servizio di riscossione. Il richiamo all’art. 54 del D.Lgs. n. 112 del 1999 non è pertinente, poiché tale disposizione non individua l’Autorità competente ma regola esclusivamente la procedura di irrogazione delle sanzioni. Ne consegue che le censure di incompetenza e di difetto di potere sanzionatorio dell’Amministrazione comunale sono infondate, attenendo la controversia all’adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, di natura non tributaria.
Il Fatto
Con determina del 18 dicembre 2018, il Comune di Pescara irrogava alla società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi locali una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 112 del 1999, per avere versato all’Amministrazione le somme riscosse a titolo di tributi comunali oltre i termini di legge previsti dall’art. 22 del medesimo decreto.
La società impugnava l’atto deducendo, tra l’altro, l’incompetenza dell’Ente locale e la spettanza del potere sanzionatorio allo Stato. Dopo una prima declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione, il giudizio veniva riassunto dinanzi al TAR a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite che avevano affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di obblighi derivanti dal rapporto concessorio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure della società ricorrente. Quanto alla dedotta incompetenza, il Collegio ha rilevato che l’art. 5 della Convenzione del 16 dicembre 2005 richiama l’art. 22 del D.Lgs. n. 112 del 1999 in tema di termini di versamento e che l’art. 22 della stessa Convenzione rinvia, per quanto non regolato, al decreto legislativo e quindi anche al pertinente art. 47, il quale cita espressamente l’Ente creditore quale soggetto legittimato a irrogare la sanzione.
Il richiamo all’art. 54 del D.Lgs. n. 112 del 1999 non è stato ritenuto idoneo a sostenere la tesi della ricorrente, poiché tale norma non disciplina la competenza ma la sola procedura sanzionatoria. Né vale la distinzione tra riscossione ordinaria e tramite ruolo, atteso che la Convenzione ricomprendeva entrambe le forme e che la competenza comunale era estesa anche a tributi diversi dalla Tarsu, come l’Ici.
Quanto alla dedotta erronea quantificazione dei termini di versamento, la censura è stata dichiarata generica e comunque proposta tardivamente dopo la riassunzione, oltre i termini perentori di decadenza di cui agli artt. 29 e 41 c.p.a. Il Collegio ha inoltre escluso che il termine potesse decorrere dalla registrazione dell’introito da parte della concessionaria, essendo tale data rimessa alla sua volontà e potendo essere posta a distanza dall’effettivo incasso.
Relativamente all’asserita anticipazione del versamento della Tari 2014, il Tribunale ha rilevato che i contribuenti avevano già provveduto ai pagamenti verso il concessionario, sicché la prospettazione non risultava supportata. L’atto impugnato si è pertanto sottratto alle censure dedotte, con condanna della società al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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